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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine

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a. gestori di impianti che hanno notificato il loro obbligo di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146h capoverso 1 oppure hanno presentato una domanda di partecipazione al SSQE secondo l’articolo 146g capoverso 2;

b. gestori di impianti soggetti a un impegno di riduzione che hanno presentato una domanda di proroga dell’impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bisdella legge sul CO .

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2Sono tenuti a restituire gli importi loro rimborsasti provvisoriamente, compresi gli interessi:

a. i gestori di impianti secondo il capoverso 1 lettera a che ritirano la propria domanda di partecipazione al SSQE o la cui domanda di adesione allo stesso è respinta;

b. i gestori secondo il capoverso 1 lettera b che non hanno potuto adempiere al proprio impegno di riduzione

Art. 146i Obiettivo di emissione e obiettivo basato sui provvedimenti in caso

di proroga dell’impegno di riduzione secondo l’articolo 31

capoverso 1bisdella legge sul CO

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1L’obiettivo di emissione di un impegno di riduzione prorogato fino alla fine del 2021 secondo l’articolo 31 capoverso. 1bisdella legge sul CO , comprende la quanti-

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tà massima complessiva di gas serra che il gestore può emettere fino a fine 2021.

2In caso di una proroga dell’impegno di riduzione il percorso di riduzione secondo l’articolo 67 capoversi 2 e 3 è prolungato linearmente di un anno. Determinanti a tal fine sono gli anni 2019 e 2020. Se l’obiettivo di emissione è stato adeguato secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera a negli anni 2018–2020 o secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera b nell’anno 2020, è determinante il percorso di riduzione degli anni precedenti.

3Il percorso di riduzione stabilito in modo semplificato secondo l’articolo 67 capoversi 4 e 5 è dell’1,875 per cento in caso di proroga dell’impegno di riduzione. Le prestazioni supplementari degli anni 2008–2012 non sono prese in considerazione.

4L’obiettivo basato sui provvedimenti di un impegno di riduzione, prolungato secondo l’articolo 31 capoverso 1bisdella legge sul CO fino alla fine del 2021,

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comprende la quantità complessiva dei gas serra che il gestore deve ridurre adottando provvedimenti entro la fine del 2021. A tale scopo, l’attuale obiettivo basato sui provvedimenti è moltiplicato per 1,125

II

1Gli allegati 2, 3, 4a, 6, 9, 15, 16, 17 e 18 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2Gli allegati 4 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.