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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine

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Art. 75 cpv. 1 lett. c

1Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all’articolo 12 può farsi computare all’adempimento dell’impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente:

c. per i gestori di impianti che prorogano fino alla fine del 2021 il proprio impegno di riduzione delle emissioni secondo l’articolo 31 capoverso 1bisdella legge sul CO2: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013– 2021.

Art. 79 lett. i

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:

i. l’organizzazione privata incaricata secondo l’articolo 69 capoverso 2bis.

Art. 89 cpv. 1 lett. e

1Devono essere compensate le emissioni di CO2 prodotte dall’utilizzazione energetica dei carburanti immessi in consumo nell’anno in questione. L’aliquota di compensazione ammonta:

e. per l’anno 2021: all’12 per cento.

Art. 90 cpv. 1

1Per l’adempimento dell’obbligo di compensazione è ammessa la consegna di attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

Art. 91 cpv. 2, 3, 4 e 5

2Per l’adempimento degli obblighi di compensazione degli anni 2020 e 2021 sono computate esclusivamente le riduzioni delle emissioni conseguite nel rispettivo anno.

3Abrogato

4Con l’adempimento dell’obbligo di compensazione, la persona soggetta all’obbligo di compensazione riferisce in maniera dettagliata e trasparente sui costi per tonnellata di CO2 compensata.

5Abrogato

Art. 94 cpv. 1 lett. d

1L’aliquota della tassa è aumentata come segue: