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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
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all’organismo di convalida, oltre alle informazioni di cui al capoverso 2, anche la bozza di progetto e i risultati di tale esame.
2terAttuale cpv. 2bis
Art. 12 cpv.1, frase introduttiva e cpv. 1bis
1Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2020 sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione secondo l’articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione secondo l’articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell’obiettivo di riduzione, se:
1bisLa domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2022.
Art. 12a cpv.1, frase introduttiva e cpv. 1bis
1Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull’evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO2 (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO2, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013–2020 se:
1bisLa domanda di rilascio degli attestati deve essere presentata all’UFAM entro il 31 dicembre 2022.
Art. 14 cpv. 1 lett. e
1Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d’affari, l’UFAM può pubblicare:
e. le decisioni di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1bis.
Art. 17, rubrica nonché cpv. 1, 2, 2bise 5
Campo d’applicazione
1Alle disposizioni del presente capitolo è assoggettato chi importa o produce in Svizzera un’automobile, un autofurgone o un trattore a sella leggero messi in circolazione per la prima volta.