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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
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dente conferma in modo vincolante all’AFD l’utilizzazione a scopo non energetico dei combustibili.
4L’AFD può chiedere ulteriori prove di cui necessita per restituire la tassa. In particolare devono esserle presentate, su sua richiesta, le fatture relative alle tasse sul CO2 versate.
Art. 135 lett. dbis
Il DATEC adegua:
dbis. l’allegato 9 numero 3: se la decisione 2019/708/UE19 è modificata;
Titolo dopo l’art. 146e
Sezione 2c: Disposizioni transitorie concernenti la modifica del xx
Art. 146f Crediti
I gestori di impianti con impegno di riduzione possono richiedere, entro il 31 dicembre 2022, che i loro crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento del proprio obiettivo di emissione o del proprio obiettivo basato sui provvedimenti siano convertiti in attestati.
Art. 146g Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021
1I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del ...
esercitano un’attività menzionata nell’allegato 6 devono notificarla all’UFAM entro il 28 febbraio 2021.
2I gestori di impianti che vogliono partecipare al SSQE conformemente all’articolo 42 capoverso 1 devono presentare all’UFAM la domanda di partecipazione entro il 28 febbraio 2021 in deroga all’articolo 42 capoverso 2.
3I gestori secondo i capoversi 1 e 2 devono entro il 31 marzo 2021 sottoporre per approvazione all’UFAM il piano di monitoraggio di cui all’articolo 51 capoverso 1.
4I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l’articolo 41 capoverso 1 e capoverso 1bise desiderano essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.
Art. 146h Restituzione provvisoria della tassa sul CO2
1L’AFD può, su domanda, restituire provvisoriamente la tassa sul CO2 ai seguenti gestori di impianti:
19 Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione del 15 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO2 per il periodo dal 2021 al 2030, GU L 120 dell’8.5.2019, pagg. 20–26.