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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine

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1. un autofurgone di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera e OETV con un peso complessivo massimo di 3500 kg nonché i veicoli con una propulsione a zero emissioni e un peso complessivo massimo di 4250 kg che, a prescindere dal peso, corrispondono alla definizione di autofurgone purché il peso che oltrepassa 3500 kg possa essere attribuito unicamente al peso aggiuntivo della tecnologia di propulsione a zero emissioni;

2. non sono considerati autofurgoni ai sensi della presente ordinanza gli autofurgoni con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/20094, che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/20075 e che non dispongono di una tecnologia di propulsione a zero emissioni nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE o secondo l’allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858;

ater. trattore a sella leggero:

1. un trattore a sella di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera i OETV con un peso complessivo fino a 3,50 t;

2. non sono considerati trattori a sella leggeri ai sensi della presente ordinanza i trattori a sella con peso a vuoto superiore a 2585 kg, le cui emissioni sono rilevate in base alla procedura di misurazione per veicoli pesanti conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e che non presentano valori di emissione di cui al regolamento (CE) n. 715/2007, nonché i veicoli per uso speciale secondo l’allegato II parte A numero 5 della direttiva 2007/46/CE o secondo l’allegato I parte A numero 5 del regolamento (UE) 2018/858;

Art. 6 cpv. 2bise 2ter

2bisIl richiedente può far svolgere all’UFAM un esame preliminare della bozza di progetto. Se l’UFAM ha fatto svolgere tale esame preliminare, occorre inoltrare

4 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE GU L 188/1 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014, GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1./55/CE e 2005/78/CE GU L 188/1

5 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5 ed euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo GU L 171/1 del 29.6.2007 pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012, GU L 142 del 1.6.2012, pag. 16