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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
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Art. 29 cpv. 1
1Il DATEC stabilisce annualmente nell’allegato 5 gli importi di cui all’articolo 13 capoverso 1 della legge sul CO2 per il successivo anno di riferimento. Esso si basa sugli importi vigenti nell’Unione europea conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 2019/63116 nonché sul tasso di cambio secondo il capoverso 2.
Art. 40 cpv. 2
2Un gestore di impianti che vuole avviare un’attività secondo l’allegato 6 deve notificarlo all’UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell’attività.
Art. 42 cpv. 1, 2, 2bise 3bis
1Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se:
a. esercita un’attività secondo l’allegato 7 e la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW); oppure
b. ha già partecipato al SSQE nel 2020.
2Un gestore del quale si prevede che adempierà le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1 lettera a. deve presentare la domanda al più tardi tre mesi prima del momento in cui le soddisferà per la prima volta
2bisAbrogato
3bisLa domanda dei gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 deve contenere solo le indicazioni di cui al capoverso 3 lettere b e c.
Art. 43 cpv. 1
1Nello stabilire se le condizioni di cui all’articolo 40 capoverso 1 o all’articolo 42 capoverso 1 siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione non sono considerati gli impianti negli ospedali.
Art. 45 Quantità massima di diritti di emissione disponibili
1L’UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione a disposizione annualmente per l’insieme dei gestori di impianti nel SSQE. Il calcolo avviene secondo l’allegato 8.
2L’UFAM trattiene ogni anno una quota di diritti di emissione calcolata secondo il capoverso 1 per renderla accessibile all’insieme dei gestori di impianti che secondo l’articolo 46a capoverso 1 entrano a far parte del SSQE e per i gestori di impianti che già partecipano al SSQE con modifiche effettuate secondo l’articolo 46a capoverso 2 o adeguamenti effettuati secondo l’articolo 46b. Tale quota è costituita dalla somma:
a. del 5 per cento dei diritti di emissione secondo il capoverso 1; e
16 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 26.