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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine

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2Sono considerati messi in circolazione in Svizzera per la prima volta automobili, autofurgoni o trattori a sella leggeri i veicoli:

a. immatricolati per la prima volta in Svizzera; e

b. la cui immatricolazione ai fini di un’utilizzazione pertinente è effettuata da parte di un cliente finale

2bisNon sono considerati messi in circolazione per la prima volta i veicoli la cui immatricolazione all’estero risale a più di sei mesi prima della dichiarazione doganale in Svizzera.

5Abrogato

Art. 17a Anno di riferimento

Per anno di riferimento si intende l’anno civile in cui è stata esaminato il raggiungimento dell’obiettivo individuale.

Art. 17b Metodo di misurazione applicabile e obiettivi secondo l’articolo 10

capoversi 1 e 2 della legge sul CO2

1Per determinare gli obiettivi di cui all’articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2 si applicano la procedura di prova e di correlazione secondo l’allegato I del regolamento d’esecuzione (UE) 2017/1152 e secondo l’allegato I del regolamento d’esecuzione 2017/1153 nonché la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 (WLTP)6.

2In applicazione della procedura di prova e di correlazione di cui al capoverso 1, gli obiettivi seguenti corrispondono a quelli secondo l’articolo 10 capoversi 1 e 2 della legge sul CO2:

a. per le automobili: 118 grammi di CO2/km;

b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri: 186 grammi di CO2/km.

Art. 24 cpv. 1,1bis, 3 e 3bis

1Quali valori d’emissione di CO2 determinanti devono essere utilizzati i valori (valori WLTP) stabiliti secondo il regolamento (UE) 2017/1151. Secondo le fonti devono essere ripresi dai capoversi seguenti.

1bisattuale cpv. 1

6 Regolamento (UE) n. 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica così la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1.