Progetto
Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
sulle tonnellate-chilometro secondo l’ordinanza del 2 giugno 201718 sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree secondo l’allegato 15 numeri 6 e 7.
2Abrogato
Art. 48 cpv. 1 lett. a
1L’UFAM vende all’asta regolarmente:
a. al massimo il dieci per cento della quantità massima di diritti di emissione dell’anno precedente disponibili per impianti secondo l’articolo 45 capoverso 1;
Art. 50 cpv. 1 e 1bis
1L’UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati necessari:
a. per calcolare la quantità massima di diritti di emissione disponibile annualmente per tutti i gestori di impianti nel SSQE;
b. per calcolare la prima volta la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.
1bisI dati per gli adeguamenti secondo l’articolo 46b dei diritti di emissione assegnati negli anni successivi a un gestore devono essere rilevati dal gestore stesso.
Art. 51 cpv. 1, 2 e 4
1I gestori di impianti nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all’articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione o approvato dall’UFAM.
2Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all’autorità competente di cui all’allegato 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica dell’obbligo di partecipare per la prima volta di cui all’articolo 46d capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all’UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo o un modello approvato dall’UFAM.
4I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera (partecipanti SSQE) adeguano il piano di monitoraggio, se non soddisfa più i requisiti di cui all’allegato 16. Sottopongono il piano di monitoraggio adeguato all’autorità competente di cui all’allegato 14 per approvazione.