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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
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un bollettino di pesatura, purché non possa essere ripreso dalle fonti secondo l’articolo 24 o 25.
Art. 26 Fattori di riduzione del CO2 nei veicoli
1Una riduzione delle emissioni medie di CO2 di un parco veicoli nuovi di grandi importatori o di un veicolo di piccoli importatori, conseguita grazie all’impiego di tecnologie innovative (innovazioni ecocompatibili) riconosciute secondo l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 2019/63112, viene considerata fino ad un massimo di 7 g CO2/km.
2Le riduzioni delle emissioni di CO conseguite con innovazioni ecocompatibili
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dichiarate nel COC sono moltiplicate per i seguenti fattori e il risultato viene arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km:
a. nell’anno di riferimento 2021: 1,9;
b. nell’anno di riferimento 2022: 1,7;
c. nell’anno di riferimento 2023: 1,5.
3Per i veicoli che possono essere alimentati con una miscela di gas naturale e biogas, le emissioni di CO2 vengono fissate a un livello inferiore pari a una percentuale equivalente alla quota biogena secondo l’articolo 12a capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre 201713 sull’efficienza energetica e il risultato è arrotondato aritmeticamente a un decimo di grammo di CO2/km.
Art. 28 cpv. 2 e 2bis
2Se al costruttore è accordata una deroga dall’obiettivo secondo l’articolo 10 del regolamento (UE) n. 2019/63114, per i veicoli delle rispettive marche l’obiettivo individuale viene adattato tenendo conto della direttiva (UE) 2019/631.
2bisPer i veicoli secondo l’articolo 28 capoverso 2, per i quali all’inizio dell’anno di riferimento non è pubblicato alcun obiettivo basato sul WLTP, nell’anno di riferimento in questione l’obiettivo basato sul metodo di misurazione utilizzato prima dell’entrata in vigore della modifica ... è moltiplicato con i seguenti fattori:
a. 1,24 per automobili con un’eccezione secondo l’articolo 10 capoverso 4 della direttiva (UE) 2019/63115;
b. 1,09 per automobili con un’eccezione secondo l’articolo 10 capoverso 1 della direttiva (UE) 2019/631;
c. 1,27 per autofurgoni e trattori a sella leggeri.
12 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 24 cpv. 3 lett. b.
13 RS 730.02
14 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 26.
15 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 26.