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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine

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Allegato 6 (art. 40 cpv. 1)

Gestori di impianti tenuti a partecipare al SSQE

N. 6, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24 e 26

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

6. produzione o trasformazione di metalli ferrosi, comprese le ferro-leghe, me-

diante unità di combustione con una potenza termica totale superiore a 20 MW; per trasformazione di metalli ferrosi si intende in particolare la lavorazione in laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie come pure impianti di rivestimento e impianti di decapaggio;

9. produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbrica-

zione di leghe, l’affinazione e la formatura in fonderia mediante unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, inclusi i combustibili utilizzati come agenti riducenti;

10. produzione di clinker di cemento in forni rotativi con una capacità di produ-

zione superiore a 500 t al giorno o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;

11. produzione di calce o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o

in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 t al giorno;

13. fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole,

mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 t al giorno;

17. fabbricazione di carta e cartone con una capacità di produzione superiore

a 20 t al giorno;

23. produzione di prodotti chimici organici di base mediante cracking, refor-

ming, ossidazione parziale o totale o processi simili con una capacità di produzione superiore a 100 t al giorno;

24. produzione di idrogeno (H2) e gas di sintesi mediante reforming o ossida-

zione parziale con una capacità di produzione superiore a 25 t al giorno;

26. produzione di niacina.