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Consultazione 2020/21: Revisione parziale dell'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (ordinanza sul CO<sub>2</sub>) · 35 pagine
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3L’importatore può trasmettere all’USTRA entro il termine di cui al capoverso 5 i seguenti dati:
a. per automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri i dati basati sul certificato di conformità (Certificate of Conformity, COC) secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE7 o secondo l’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/8588:
1. il numero di identificazione del veicolo (VIN),
2. le emissioni di CO2 (combinate) secondo la posizione 49.4.
3. eventuali innovazioni ecocompatibili, e
4. il peso a vuoto, se disponibile secondo la posizione 13.2, altrimenti secondo la posizione 13;
b. per gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE o secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/858:
1. i dati secondo la lettera a numeri 1 e 3;
2. le emissioni di CO2 e il peso vuoto stabiliti secondo l’allegato III parte A numero 1.2.2 del regolamento (UE) 2019/6319.
3bisNel caso dei veicoli per i quali non esistono valori WLTP, i valori di emissione di CO2 determinanti sono calcolati secondo l’articolo 25.
Art. 25 cpv. 1, 1bis, 2 e 3
1Quali valori d’emissione di CO determinanti devono essere utilizzati i valori
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WLTP. Secondo le fonti devono essere ripresi dai capoversi seguenti.
1bisattuale cpv. 1
2Se il veicolo è un autofurgone o un trattore a sella leggero con un’approvazione del tipo in più fasi secondo l’articolo 3 numero 7 della direttiva 2007/46/CE10 o secondo l’articolo 3 numero 8 del regolamento (UE) 2018/85811, ai fini della determinazione delle emissioni di CO2 e del valore del peso del veicolo completato sono determinanti le prove di cui al capoverso 1 lettere b–d e all’articolo 24 capoverso 3 lettera b.
3Nel caso dei veicoli per i quali non esistono valori WLTP, determinati secondo le prove di cui al capoverso 1biso 2, le emissioni di CO vengono calcolate conforme-
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mente all’allegato 4. È determinante il peso a vuoto in kg secondo l’articolo 7 OETV. Tale valore del peso a vuoto deve essere provato dall’importatore mediante
7 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.
8 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.
9 Regolamento (CE) n. 2019/631, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011, GU L 111 del 25.4.2017.
10 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.
11 Vedasi nota a piè di pagina all’art. 2 lett. a.