Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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Nel programma «URA»14 è prevista un’ulteriore promozione del pascolo. Di conseguenza la superficie disponibile per il pascolo ha un effetto limitante sugli effettivi. Inoltre il pascolo determina effetti di sinergia con altri obiettivi: le perdite di ammoniaca vengono ridotte e la salute degli animali è migliorata.
Inoltre deve essere creata la base per sostenere in futuro anche edifici, impianti, veicoli, macchine e applicazioni tecniche nel campo della digitalizzazione tramite aiuti agli investimenti qualora contribuiscano alla promozione del benessere e della salute degli animali.
Nella PA22+ viene proposto, nell’ambito del pacchetto di misure per l’iniziativa sull’acqua potabile, uno schema di riduzione vincolante per le perdite di sostanze nutritive in agricoltura (azoto e fosforo). Inoltre dovrebbero essere registrate in modo trasparente le forniture di sostanze nutritive alle aziende agricole. Infine, tramite la revisione della LAgr (RS 910.1) dovrebbe essere ridotta nella LPAc la quantità massima di concime aziendale consentita per la distribuzione.
La quantità massima di concime aziendale consentita per la distribuzione nella LPAc deve essere ridotta nel quadro della PA22+ da 3 a 2,5 UBGF per ettaro. Inoltre, al Consiglio federale dovrebbe essere attribuita la competenza di ridurre ulteriormente questo limite qualora non vengano rispettati gli schemi di riduzione per l’azoto e il fosforo. È lecito attendersi che queste misure producano un effetto leggermente frenante sugli effettivi di animali, poiché in questo modo più aziende dovranno cedere a terzi il concime aziendale che supera la quantità consentita (v. in merito il punto 3.1.4).
4. Valutazione degli obiettivi dell’iniziativa
Di seguito vengono valutati i punti principali del testo dell’iniziativa dal punto di vista materiale e giuridico.
4.1 Dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo
La protezione della dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo è l’obiettivo chiave dell’iniziativa. Secondo l’iniziativa l’«allevamento intensivo» non è compatibile con la dignità degli animali. La dignità della creatura, che comprende anche la dignità degli animali, è già sancita nell’articolo 120 Cost. Nella LPAn la dignità dell’animale viene definita come il «valore intrinseco dell’animale, che va rispettato da chiunque se ne occupi» (art. 3 lett. a LPAn). Quindi la legislazione sulla protezione degli animali mira ad assicurare la dignità e il benessere del singolo animale (art. 1 LPAn) indipendentemente dal numero di animali detenuti. Se il benessere degli animali è garantito, non vi è alcuna necessità, dal punto di vista della «dignità» dell’animale, di un obbligo di limitazione del numero di animali. L’iniziativa definisce l’«allevamento intensivo» come un allevamento nell’ambito del
14 Cfr. nota a piè di pagina 10.