Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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1. Situazione iniziale
L’iniziativa popolare «No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento intensivo)», lanciata il 12 giugno 2018, è stata presentata con 106 125 firme valide il 17 settembre 2019. L’iniziativa è promossa da Sentience Politics, associazione impegnata nel miglioramento delle condizioni di vita degli animali. L’obiettivo dell’iniziativa è la protezione della dignità degli animali nell’ambito della detenzione a scopo agricolo, includendo anche che non siano oggetto di «allevamento intensivo».
Il 29 gennaio 2020 con una decisione di principio il Consiglio federale ha stabilito di respingere l’iniziativa e di contrapporle un controprogetto diretto.
2. Forma, validità e contenuto dell’iniziativa
2.1 Aspetti formali e validità
2.1.1 Testo dell’iniziativa
Il testo dell’Iniziativa sull’allevamento intensivo recita:
«La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 80a Detenzione di animali a scopo agricolo
1La Confederazione tutela la dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell’animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.
2L’allevamento intensivo consiste nell’allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.
3La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.
4La Confederazione emana prescrizioni sull’importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.
Art. 197 n. 122
12. Disposizioni transitorie dell’art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)
1Le disposizioni d’esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l’articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.
1 RS 101
2 Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.