Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
all’aperto» deve essere rispettato il programma «URA»15 previsto nella legislazione sull’agricoltura. Invece il programma «SSRA»16, salvo la detenzione dei conigli, si spinge oltre i requisiti minimi delle direttive Bio Suisse. Queste ultime limitano l’effettivo di animali nelle regioni di pianura a 2,5 UBGF per ettaro di superficie agricola utile (ibid. punto 4.1). Nelle zone ad alta altitudine e in condizioni ambientali sfavorevoli l’effettivo deve essere ridotto. Ora l’effettivo di galline ovaiole viene limitato a 2000 esemplari per unità di pollaio.
Interpretando il testo dell’iniziativa secondo il suo senso e scopo, anche le importazioni di animali o prodotti animali dovrebbero provenire da animali detenuti almeno nel rispetto di questi standard. Ciò avrebbe conseguenze di ampia portata:
- Aumenterebbero i prezzi dei prodotti agricoli di origine animale, nazionali e importati, spingendo maggiormente le persone ad acquistare direttamente nel vicino estero.
- Tali aumenti non riguarderebbero solo i consumatori, ma anche le aziende che producono o trasformano derrate alimentari in Svizzera.
- La libertà di scelta dei consumatori nel caso di prodotti animali importati verrebbe limitata.
- Altri Paesi potrebbero continuare ad esportare prodotti di origine animale in Svizzera solo se fabbricati almeno secondo gli standard delle direttive Bio Suisse 2018, che hanno un carattere specificatamente svizzero.
- È prevedibile che l’adozione di queste direttive quale standard minimo comporterebbe dei grossi problemi rispetto agli impegni commerciali e ai sensi del diritto europeo contratti dalla Svizzera.
- Per controllare che i prodotti di origine animale importati non provengano da «allevamento intensivo», sarebbe necessario sviluppare dei sistemi di controllo propri. Ciò risulterebbe complicato in particolare nel caso di prodotti di originale animale trasformati.
- Se l’iniziativa venisse adottata, sarebbe la prima volta che standard privati (direttive Bio Suisse 2018) verrebbero integrati nella Costituzione federale.
4.5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In base al testo dell’iniziativa è presumibile che anche le importazioni di animali e prodotti animali a fini alimentari debbano soddisfare le direttive Bio Suisse 2018 (v. punto. 4.3). Dal punto di vista del diritto commerciale sarebbe problematico. Un diverso trattamento dei prodotti in base ai relativi metodi di lavorazione e produzione che non si riflettono sulle caratteristiche fisiche del prodotto, rappresenta una violazione di tali impegni. Le restrizioni all’importazione violano inoltre l’articolo XI GATT che vieta limitazioni quantitative
15 Cfr. nota a piè di pagina 10.
16 Cfr. nota a piè di pagina 9.