Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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3.1 Principali basi giuridiche con riferimento all’iniziativa
3.1.1 Legislazione sulla protezione degli animali
L’articolo 80 Cost. incarica la Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali. Tale incarico viene attuato con la legislazione sulla protezione degli animali. La legge sulla protezione degli animali persegue lo scopo di tutelare la dignità e il benessere degli animali (art. 1 della legge sulla protezione degli animali, LPAn, RS 455). Chi si occupa di animali deve tener conto adeguatamente dei loro bisogni e, nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere (art. 4 LPAn). Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l’attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 LPAn). Tutte le prescrizioni si riferiscono al benessere del singolo animale e devono essere soddisfatte indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.
3.1.2 Legislazione sull’agricoltura
L’articolo 104 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che la Confederazione promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali. Ai sensi dell’articolo 1 della legge sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1) la Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente tra l’altro al benessere degli animali. Il rispetto dei requisiti in materia di protezione degli animali fa parte della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER), ed è ai sensi dell’articolo 70a LAgr una delle condizioni per i pagamenti diretti in agricoltura. L’attuazione delle prescrizioni della PER è sottoposta a verifica regolare.
Dagli anni 90 gli agricoltori svizzeri hanno la possibilità di partecipare ai programmi per «Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali» (programma «SSRA»)9 e «Uscita regolare all’aperto degli animali da reddito» (programma «URA»)10. Questi programmi prevedono requisiti più elevati per il benessere animale di quanto prevedano gli standard minimi della legislazione sulla protezione degli animali.
I programmi «URA» e «SSRA», promossi da anni con l’erogazione di finanziamenti, sono ampiamente diffusi grazie alla loro buona attuabilità, il che indica complessivamente un’elevata accettazione. Nel caso del programma «URA» la percentuale di partecipazione nel 2018 è arrivata complessivamente al 77 % degli animali calcolati in unità di bestiame grasso (UBG); si punta ora a una partecipazione dell’80 % entro il 2021. Nel caso del programma
9 Cfr. art. 74 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13).
10 Cfr. art. 75 OPD.