Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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«SSRA» si è arrivati nel 2018 al 60 % delle UBG11. Tuttavia malgrado la lunga durata, i programmi non si sono finora imposti del tutto e sussistono grandi differenze nelle quote di partecipazione per animale. Mentre nel 2018 meno dell’83 % dei bovini, l’88 % degli ovini e il 79 % dei caprini, sempre con il calcolo in UBG, sono stati tenuti nell’ambito del programma «URA», la partecipazione è stata del 50 % nel caso dei suini e del 41 % nel caso del pollame da reddito. Nel caso del programma «SSRA» la partecipazione è stata del 58 % per i bovini, del 44 % per i caprini, del 66% per i suini e del 93 % per il pollame12.
L’agricoltura biologica viene sostenuta con il sistema dei contributi aziendali globali per i sistemi di produzione sotto forma di contributi di superficie. Le aziende coinvolte si impegnano ad adeguare il numero di animali da reddito alla superficie agricola utile propria o in locazione idonea all’utilizzo di concime aziendale e a partecipare al programma «URA». A queste condizioni è consentito che i bovini vengano tenuti legati (art. 15a capoverso 2 lettera b Ordinanza sull’agricoltura biologica, RS 910.18). I conigli non rientrano nel programma «URA», ma devono essere tenuti in conformità con le disposizioni sui sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali ai sensi dell’articolo 74 OPD.
Il diritto agrario, più precisamente l’ordinanza sugli effettivi massimi (RS 916.344), limita gli effettivi massimi per singola azienda operante nel settore dell’allevamento di suini, dell’allevamento di galline ovaiole e nel settore dei suini, dei polli, dei tacchini e dei vitelli da ingrasso. Il rispetto delle succitate prescrizioni dà diritto a pagamenti diretti. Previa richiesta, l’UFAG autorizza a detenere effettivi maggiori le aziende che forniscono la PER e che non cedono concime aziendale a terzi.
3.1.3 Legislazione sulla protezione dell’ambiente
L’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1) limita a titolo preventivo le emissioni che causano inquinamento atmosferico. Le stalle devono essere costruite rispettando le distanze minime dalle zone abitate. L’Ufficio federale dellʼambiente emette anche raccomandazioni per la limitazione precauzionale delle emissioni di ammoniaca.
3.1.4 Legislazione sulla protezione delle acque
Ai sensi della legge sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) ogni azienda con allevamento di bestiame da reddito deve sforzarsi di perseguire un bilancio equilibrato di concime (art. 14 cpv. 1 LPAc per tutti gli agricoltori che detengono animali da reddito; art. 13 OPD per tutte le aziende PER). Inoltre la LPAc, nell’articolo 14 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo
11 Messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), n. 1.2.2, FF 2020 3567.
12 https://www.agrarbericht.ch >it >politica >pagamenti-diretti >contributi-per-isistemi-di-produzione