Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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23 dell’ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201), limita a tre unità di bestiame grosso-fertilizzante (UBGF, corrispondente a 315 kg di azoto e 45 kg di fosforo) la quantità di concime aziendale che un’azienda detentrice di animali da reddito può distribuire per ettaro. Se viene superata la quantità massima consentita di concime aziendale per ettaro, l’azienda deve cedere a terzi il concime aziendale eccedente, il che ha conseguenti oneri e costi e quindi un effetto frenante sull’aumento degli effettivi di animali.
3.1.5 Diritto della pianificazione del territorio
Gli edifici e gli impianti per la detenzione di animali nella zona agricola sono disciplinati dalla legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) e dall’ordinanza del 29 giugno 2000 sulla pianifizaione del territorio (RS 700.1). Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all’ampliamento interno. Per edifici e impianti che vanno al di là di un ampliamento interno, è possibile prevedere zone agricole speciali.
La detenzione di animali è considerata dipendente dal suolo se l’azienda dispone di una sufficiente base propria di foraggio per i propri animali e se questi ultimi non vengono prevalentemente alimentati con foraggio acquistato all’esterno.
3.1.6 Altre iniziative popolari annunciate
L’attuale iniziativa popolare in sospeso in parlamento «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici» (di seguito iniziativa sull’acqua potabile) chiede che l’effettivo di animali detenuto da aziende aventi diritto a pagamenti diretti possa essere nutrito con il foraggio prodotto nell’azienda stessa. In caso di accettazione, la maggior parte delle aziende di produzione di pollame, uova o di produzione suina, sarebbe di fatto esclusa dai pagamenti diretti agricoli, poiché fa normalmente riferimento all’approvvigionamento esterno di foraggio. Sarebbe interessata anche una parte delle aziende con animali da reddito che consumano foraggio grossolano (vacche, bovini, cavalli, caprini, ovini), poiché oltre al foraggio grezzo prevalentemente prodotto nell’azienda vengono utilizzati anche alimenti concentrati acquistati all’esterno. Di conseguenza, le aziende dovrebbero ridurre i propri effettivi di animali oppure mantenere l’attuale modalità di produzione con approvvigionamento di foraggio dall’esterno rinunciando a pagamenti diretti. Nel suo messaggio su questa iniziativa13 il Consiglio federale si è detto a favore del respingimento dell’iniziativa senza controprogetto diretto o controproposta indiretta.
13 Messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 2018 sull’iniziativa popolare «Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici», FF 2019 1101.