Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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quale il benessere degli animali è leso sistematicamente. La legislazione sulla protezione degli animali vieta già oggi un allevamento di questo tipo.
4.2 Definizione di criteri
L’articolo 80 Cost. incarica già oggi la Confederazione di disciplinare tutti gli aspetti che possono essere connessi alla detenzione di animali al fine della tutela di questi ultimi (detenzione, cura degli animali, esperimenti e interventi su animali vivi ecc.). L’iniziativa chiede tuttavia di sancire nella Costituzione che, in relazione alla detenzione a scopo agricolo, vengano stabiliti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla. In riferimento alle direttive Bio Suisse (v. punto 4.4) l’iniziativa è considerevolmente più dettagliata dell’attuale disposizione costituzionale.
4.3 Emanazione di prescrizioni in materia di importazione
La nuova disposizione costituzionale dovrebbe valere non solo per i prodotti animali fabbricati in Svizzera, ma anche per le importazioni. Non viene stabilito cosa significhi concretamente. Da un lato la formulazione scelta per le importazioni lascia un margine maggiore rispetto alla produzione nazionale («tengano conto»), ma dall’altro questo margine viene nuovamente ridotto dal capoverso 2 delle disposizioni transitorie. Quindi entro al massimo 25 anni dall’adozione dell’iniziativa tutte le aziende devono rispettare le prescrizioni delle direttive Bio Suisse 2018 sulla dignità degli animali. Si presume che l’obbligo di rispettare tali prescrizioni per la detenzione di animali valga sia per la produzione nazionale che per le importazioni. Un simile obbligo non sarebbe compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera nei confronti dell’OMC, dell’UE e degli Stati con cui sono stati stipulati accordi commerciali. In particolare gli accordi commerciali dovrebbero essere rinegoziati. L’esito di un ricorso all’OMC sarebbe incerto. In caso di esito negativo si dovrebbe tornare indietro sulla decisione presa oppure è lecito aspettarsi contromisure da parte di altri partner commerciali.
4.4 Adozione delle direttive Bio Suisse come standard minimo
Ai sensi del capoverso 2 delle disposizioni transitorie, la legislazione d’esecuzione deve «stabilire requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 2018». Dato che la disposizione costituzionale richiesta dall’iniziativa si riferisce in pratica a tutti gli aspetti della detenzione a scopo agricolo e che le direttive Bio Suisse 2018 comprendono tutti questi ambiti, ciò significa che entro 25 anni dall’adozione dell’iniziativa tutti gli animali dovranno essere detenuti secondo tali standard bio. Conformemente alle direttive Bio Suisse 2018, in materia di «uscita