Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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e misure di effetto analogo. L’articolo XX GATT prevede diverse eccezioni che, in casi specifici, possono giustificare l’inadempienza alle disposizioni del GATT. Un motivo giustificato potrebbe fondarsi in primo luogo sull’articolo XX lettera a o b GATT, che consente restrizioni commerciali necessarie alla tutela della morale pubblica o alla tutela della vita o della salute di persone e animali. I requisiti previsti per poter giustificare tali misure sono tuttavia elevati. Quanto precede si applica anche agli accordi commerciali stipulati dalla Svizzera.
L’articolo 80a capoverso 4 del testo dell’iniziativa porrebbe problemi in particolare anche in relazione all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo, RS 0.916.026.81). Quest’ultimo include determinate derrate alimentari e metodi di produzione (tra gli altri, prodotti da agricoltura biologica, mangimi, sementi, prodotti di origine animale) e garantisce un accesso reciproco semplificato al mercato per questi prodotti agricoli sulla base dell’equivalenza degli standard dei prodotti. Qualora le norme di protezione specifiche per i prodotti agricoli e le derrate alimentari divergano dalle disposizioni europee, sarebbero in conflitto con l’equivalenza sancita dall’Accordo agricolo (allegati 5, 7, 9 e 11). Ciò ostacolerebbe l’accesso reciproco agevolato al mercato negli ambiti di prodotto coperti dall’Accordo. Secondo l’articolo 14 capoverso 2 dell’Accordo agricolo le parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Accordo. Rilevante in questo contesto è anche il fatto che i Bilaterali I (incluso l’Accordo agricolo) sono collegati tra loro dalla clausola ghigliottina: se uno degli accordi viene denunciato, anche gli altri perdono automaticamente la loro validità. Poiché il testo dell’iniziativa è incompatibile con gli obblighi dell’Accordo agricolo, l’adozione dell’iniziativa comporta il rischio di una denuncia dell’accordo, che metterebbe a repentaglio gli interi Bilaterali I.
5. Controprogetto diretto
5.1 Aspetti generali
La proposta di controprogetto diretto prevede che nella Costituzione venga sancito il principio di una detenzione adeguata di tutti gli animali mentre sono in vita. A tale riguardo risultano di importanza centrale, in particolare per gli animali da reddito, l’uscita regolare all’aperto e la detenzione rispettosa. Se gli animali sono destinati alla macellazione, anche quest’ultima deve essere eseguita in condizioni rispettose degli animali. A conferma vengono inclusi nella Costituzione la protezione del «benessere» degli animali e, nel caso degli animali da reddito, gli elementi «ricovero adeguato alle loro esigenze», «possibilità di uscire regolarmente all’aperto» e «condizioni di macellazione rispettose degli animali».
Si dovrebbe rinunciare invece all’inclusione nella Costituzione delle direttive Bio Suisse 2018 richiesta dall’iniziativa.