Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine

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5.2 Testo

Il testo della disposizione costituzionale proposta dal Consiglio recita:

Art. 80 cpv. 1 e 2bis

1La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

2bisAi fini del benessere degli animali da reddito devono essere garantiti in particolare:

a. un ricovero adeguato alle loro esigenze;

b. la possibilità di uscire regolarmente all’aperto;

c. condizioni di macellazione rispettose degli animali.

5.3 Commento ai singoli capoversi

Capoverso 1

Nella disposizione di principio dell’articolo 80 capoverso 1, il «benessere degli animali» viene ora menzionato come obiettivo esplicito. Il «benessere degli animali» è menzionato nell’articolo contenente lo scopo della legge sulla protezione degli animali e ora viene integrato nella Costituzione federale. Tale termine include più dell’adempimento degli attuali requisiti in materia di protezione degli animali. In particolare una detenzione adeguata deve consentire agli animali di tenere un comportamento più conforme possibile alla specie e non sollecitare oltremodo la loro capacità di adattamento al sistema di detenzione. Il termine «benessere» implica inoltre che venga tenuto sufficientemente conto delle esigenze di movimento di tutti gli animali e che questi dispongano di tutte le possibilità di occupazione tipiche della loro specie. La nuova disposizione costituzionale proposta mette in chiaro che in futuro dovrà essere assegnato un peso sempre maggiore al benessere di tutti gli animali. In questo modo verrà reso più esplicito anche nella Costituzione che dal 2003 gli animali non sono più considerati una cosa. Mentre l’iniziativa si riferisce soltanto agli animali per la detenzione a scopo agricolo, l’obiettivo del «benessere» contenuto nel controprogetto vale per tutti gli animali. In questo senso il controprogetto diretto proposto va al di là dell’iniziativa.

Capoverso 2bis

Questo capoverso precisa cosa si intende per «benessere» ai sensi del capoverso 1 nel caso degli animali da reddito. La limitazione a questa categoria si giustifica con il fatto che gli animali da reddito si trovano in una situazione speciale a causa dell’utilizzo al quale sono destinati. La redditività e il benessere animale sono in un rapporto di tensione reciproca.

Lettera a:

Il criterio «ricovero adeguato alle loro esigenze» si riferisce alla stalla e agli spazi esterni, che devono essere predisposti in maniera tale da soddisfare le esigenze fondamentali degli animali: assunzione di cibo (incluso ricerca del