Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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2La legislazione d’esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 20183.
3Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 80a la legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.»
2.1.2 Riuscita formale e termini di trattazione
L’«Iniziativa sull’allevamento intensivo» è stata presentata il 17 settembre 2019. Mediante la decisione del 15 ottobre 20194 la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 106 125 firme valide.
L’iniziativa è stata presentata sotto forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale sottopone al Parlamento un relativo controprogetto diretto. Ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 settembre 2002 sul Parlamento (LParl, RS 171.10), il Consiglio federale deve presentare al Parlamento un disegno di decreto federale e il relativo messaggio entro il 17 marzo 2021. A causa della pandemia da coronavirus e dellʼordinanza del 20 marzo 20205 concernente la sospensione dei termini per le domande di referendum e le iniziative popolari federali questo termine viene prorogato fino al 28 maggio 2021. L’Assemblea federale ha tempo fino al 28 maio 2022 per decidere in merito all’iniziativa popolare; può prorogare tale scadenza di un anno se almeno una Camera si è pronunciata per un controprogetto o per un disegno di atto legislativo strettamente connesso all’iniziativa (art. 100 e 105 cpv. 1 LParl).
2.1.3 Validità
L’iniziativa soddisfa i requisiti di validità previsti dall’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.):
a. è formulata sotto forma di progetto interamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;
b. tra i singoli elementi dell’iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;
c. non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con tale diritto.
L’iniziativa deve quindi essere dichiarata valida.
2.2 Obiettivi e contenuto
Per il comitato dell’iniziativa, l’«allevamento intensivo» non è responsabile solo di immense sofferenze causate agli animali, ma è anche all’origine di problemi per l’ambiente (inquinamento idrico, emissioni di gas ad effetto
3 Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch
4 FF 2019 5745
5 RU 2020 847