Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine
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corretto stordimento e il dissanguamento degli animali pongono elevati requisiti per quanto riguarda il personale. «Condizioni di macellazione rispettose degli animali» implicano anche il fatto che venga eseguita da personale qualificato ed esperto, avente dimestichezza con il metodo e la specie animale in questione. Infine presupposto per condizioni di macellazione rispettose degli animali è anche che gli impianti e gli apparecchi utilizzati per lo stordimento siano appropriati allo scopo, che vengano sottoposti a manutenzione e verifica regolari e che il personale che li utilizza disponga della formazione necessaria. A tale riguardo l’immissione sul mercato di impianti e apparecchi per lo stordimento deve essere subordinata in futuro a un obbligo di autorizzazione.
5.4 Importazione
Non è prevista l’introduzione di un’ulteriore base costituzionale per disciplinare le importazioni. L’articolo 80 capoverso 2 lettera d Cost. consente già oggi alla Confederazione di disciplinare l’importazione di animali e prodotti animali. Analogamente l’articolo 14 capoverso 1 LPAn attribuisce al Consiglio federale, per motivi inerenti alla protezione degli animali, la competenza di vincolare a determinate condizioni, limitare o vietare l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e di prodotti animali. Questa disposizione è sufficiente a subordinare in futuro a un obbligo di dichiarazione le importazioni di prodotti animali che non soddisfano i nuovi requisiti svizzeri più rigorosi. Obblighi di dichiarazione aggiuntivi possono fondarsi sugli articoli 13 LDerr, 18 LAgr o 2 della legge federale sull’informazione dei consumatori (RS 944.0). Per il resto è ammessa già oggi una dichiarazione positiva volontaria dei prodotti fabbricati in Svizzera (ovvero indicazione della produzione secondo requisiti svizzeri particolarmente rigorosi).
6. Conseguenze
Il controprogetto diretto creerebbe le basi affinché la Svizzera possa ulteriormente aumentare il suo livello di protezione degli animali, già oggi elevato rispetto ad altri Paesi. In caso di adozione, il Consiglio federale sottoporrebbe al Parlamento opportune proposte di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali a livello legislativo. Queste proposte sarebbero soggette a una preliminare analisi d’impatto della regolamentazione. Ulteriori investimenti verrebbero effettuati principalmente in aziende detentrici di animali che non partecipano ancora ai programmi «SSRA» e «URA» per il benessere degli animali. A seconda della categoria di animali, le aziende sono interessate in modo diverso (2018)17:
17 Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura.