Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/42: Controprogetto diretto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» · 20 pagine

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Solo requisiti concreti più elevati consentono di stimare quantitativamente quali costi d’investimento aggiuntivi con requisiti di protezione degli animali più elevati saranno attivati negli animali da reddito.

Il Consiglio federale ha proposto fra l’altro, con il messaggio concernente l’evoluzione della PA22+, di sostenere in modo più mirato il benessere animale e la salute degli animali da reddito tramite pagamenti diretti e aiuti agli investimenti. Il controprogetto diretto parte da questo punto e va nella stessa direzione con un aumento dei requisiti minimi di legge con appropriate disposizioni transitorie. Il fatto che vengano rispettate le norme di legge non giustifica le sovvenzioni. Pertanto, la proposta non comporta per la Confederazione e i Cantoni un ulteriore fabbisogno finanziario o di personale. Tuttavia, non è stato ancora determinato come i fondi dei programmi «URA» e «SSRA» esistenti saranno utilizzati o trasferiti in futuro. Il messaggio del Consiglio federale sull’Iniziativa sull’allevamento intensivo e il controprogetto diretto svilupperanno più in dettaglio questo aspetto.

7. Compatibilità del controprogetto con gli impegni internazionali della Svizzera

La proposta di un controprogetto diretto non contiene disposizioni specifiche sull’importazione di animali o prodotti animali. Gli articoli 80 e 104a Cost. in vigore consentono tuttavia già oggi al legislatore di emanare corrispondenti disposizioni. In quale misura il controprogetto diretto sollevi domande in merito alla compatibilità con gli impegni internazionali dipenderà quindi in modo rilevante dall’attuazione di misure concrete in base all’articolo della Costituzione modificato. Si tratta essenzialmente di impegni contratti dalla Svizzera in relazione all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio19 oppure di accordi commerciali bilaterali o multilaterali.

19 RS 0.632.20