Rapporto LCStr

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali

regolamenti delle Nazioni Unite;

57

- Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci

pericolose;

58

- Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada;

59

- Accordo sui trasporti terrestri (ATT). Nel quadro di questo accordo la Svizzera ha recepito diversi atti normativi UE in materia di sicurezza stradale, ad esempio sull’introduzione del tachigrafo digitale per i mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e cose, i controlli sul traffico pesante e il trasporto di merci pericolose su strada e rotaia.

Data la quota relativamente elevata di veicoli e conducenti esteri nel traffico nazionale, la Svizzera è

interessata a un’armonizzazione delle prescrizioni a livello internazionale. In ambiti incontestati e in quelli in cui le norme della circolazione stradale sono già uniformate in trattati internazionali, il Consiglio federale deve disporre di un certo margine di manovra e avere la possibilità di concludere accordi anche con Stati che non fanno (più) parte dell’UE, quali il Liechtenstein o il Regno Unito (uscita dall’UE il 31 gennaio 2020), per poter mantenere anche con loro un rapporto armonico.

Le disposizioni di cui all’articolo 106a LCStr riguardano la delega di competenze per la conclusione di trattati internazionali. La regolamentazione giuridica riguardo alla competenza del Consiglio federale in materia è

60

contemplata all’articolo 7a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione (LOGA). Per poter concludere autonomamente accordi internazionali il Consiglio federale necessita di un’autorizzazione esplicita sancita da una legge o da un trattato internazionale

approvato dall’Assemblea federale. Negli ultimi anni le basi legali sono cambiate: la regolamentazione vigente, secondo cui il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di portata limitata, è

interpretata dal legislatore in maniera sempre più restrittiva, tanto che oggi il Consiglio federale non ha più la facoltà di decidere su questioni che fino a qualche anno fa sarebbero state di sua competenza. Da cui la necessità di definire nuove autorizzazioni esplicite nella legge affinché il Collegio possa continuare a

decidere in merito a eventuali adeguamenti.

L’articolo 48a LOGA prevede determinati poteri di delega del Consiglio federale nel quadro delle sue competenze per la conclusione di trattati internazionali. Ai sensi di quest’articolo il Consiglio federale può delegare la (sua) competenza a un Dipartimento, senza alcuna limitazione esplicita. La delega a gruppi e uffici federali è invece già limitata dall’impostazione dell’articolo. Per attribuire all’USTRA competenze che vanno oltre il vincolo della «portata limitata» sarebbe quindi necessaria una competenza esplicita. Per quanto riguarda il conferimento di una delega al Dipartimento, invece, il Consiglio federale può decidere liberamente, motivo per cui non sono più necessarie le deleghe al DATEC secondo il diritto vigente (art.

106a cpv. 2 LCStr).

61

In occasione dell’ultima modifica della Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale e dell’Accordo sui trasporti terrestri (ATT) nonché della conclusione dell’Accordo del 18 giugno

62

2015 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo alla circolazione stradale a cura del Consiglio federale, per giustificarne la competenza, si era dovuta prendere a base legale, oltre alla LCStr, anche la LOGA. Data l’interpretazione più restrittiva e la modifica della legge, occorre introdurre nella LCStr nuove norme sulle competenze per poter mantenere le competenze del Consiglio federale.

57 RS 0.741.621

58 RS 0.822.725.22

59 RS 0.740.72

60 RS 172.010

61 RS 0.741.10

62 RS 0.741.531.951.4