Rapporto LCStr

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

1.4.1.2. La nuova normativa proposta e relativa motivazione

La competenza del Consiglio federale di stabilire deroghe al suddetto divieto, già prevista nella legge fino al 2001, torna ad essere esplicitamente menzionata. L’esenzione dal divieto serve a diversi scopi (ad es.

consentire interventi urgenti di pompieri, protezione civile e servizio sanitario nonché la circolazione di veicoli d’epoca in occasioni particolari, garantire il servizio universale della Posta, il trasporto di generi alimentari deperibili e di materiale circense e fieristico) e soddisfa anche esigenze politiche.

1.4.2. Configurazione dei passaggi pedonali

1.4.2.1. Situazione iniziale

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Nel 2012 il Parlamento aveva obbligato il Consiglio federale a emanare, in collaborazione con i Cantoni, «prescrizioni riguardanti l’assetto e le caratteristiche dei passaggi pedonali» (art. 6a cpv. 2 LCStr) in

reazione a una serie di incidenti ai danni di pedoni. In merito non era stata però condotta alcuna

consultazione. Dopo l’entrata in vigore della disposizione il 1° gennaio 2013 e in sede di preparazione dell’ordinanza sui passaggi pedonali, i Cantoni si erano tuttavia chiaramente espressi contro un’ingerenza della Confederazione nella loro sovranità in ambito stradale, inducendo il Consiglio federale a rinunciare a una regolamentazione in materia e ad optare invece per una revisione della norma dell’Associazione

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svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) esistente, che illustra nel dettaglio come configurare i passaggi pedonali per garantire la massima sicurezza possibile.

1.4.2.2. La nuova normativa proposta e relativa motivazione

L’obbligo del Consiglio federale di emanare prescrizioni sulla configurazione dei passaggi pedonali è abolito.

L’esigenza di una regolamentazione uniforme al riguardo e di un livello di sicurezza elevato in tutta la Svizzera può essere soddisfatta anche mediante la norma sui passaggi pedonali rivista dalla VSS nel 2016 in collaborazione con esperti sia cantonali che federali. La norma, che descrive nel dettaglio come

configurare i passaggi pedonali per garantirne un utilizzo sicuro, è già applicata dalle autorità cantonali. In caso di strutture non conformi non sussiste illegalità; ciononostante, la realizzazione di passaggi pedonali sicuri è garantita in quanto i proprietari delle strade devono dimostrare di aver adempiuto al loro dovere di diligenza.

1.4.3. Deroghe al divieto di svolgere gare di velocità su circuito

1.4.3.1. Situazione iniziale

Dal 1° aprile 2016 le corse di formula E non sono più sottoposte al divieto di effettuare gare di velocità su circuito alla presenza di pubblico. Il Consiglio federale ha stabilito tale deroga a livello di ordinanza,

limitandone l’applicabilità a un periodo di cinque anni (art. 94 cpv. 3 lett. e ONC; la limitazione temporale è

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stata prorogata dal decreto federale del 20.5.2020 ) e incaricando contestualmente il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di sancirla adeguatamente nella LCStr.

1.4.3.2. La nuova normativa proposta e relativa motivazione

La competenza del Consiglio federale di prevedere deroghe al divieto di effettuare gare di velocità su circuito è estesa. Oltre alle esigenze in materia di sicurezza ed educazione stradali, dovrà tenere conto anche di quelle ambientali.

49 RU 2012 6291, in particolare 6292.

50 SN 640 241 «Attraversamenti per pedoni e biciclette».

51 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-79193.html