Rapporto LCStr
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Le gare su circuito escluse dal divieto diverranno, come le manifestazioni motoristiche e ciclistiche su strade pubbliche, degli eventi soggetti ad autorizzazione, il cui rilascio spetterà alle autorità cantonali.
In tal modo si creano basi legali sufficienti per la deroga prevista nell’ONC per le gare di Formula E, della quale potrà essere abolita la durata limitata. In base alle disposizioni ONC vigenti, l’autorizzazione di corse di Formula E deve essere vincolata a condizioni, tra cui la definizione obbligatoria di una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli.
Le competizioni di Formula E sono esposte a rischi per la sicurezza analoghi a quelli della Formula 1. In considerazione delle severe misure di sicurezza preventive e dei miglioramenti compiuti dalla tecnologia dei veicoli impiegati negli sport motoristici, dal punto di vista della sicurezza stradale non ci sono più motivi contrari allo svolgimento di gare su circuito con veicoli a combustione.
Nel 2011 il Parlamento aveva respinto l’abolizione generale del divieto di effettuare corse automobilistiche per motivi di tutela ambientale, in particolare per via delle emissioni sonore. Essendo tuttavia le gare del campionato di Formula E nettamente meno rumorose delle corse su circuito classiche, il Consiglio federale ritiene giustificato trattarle in maniera differenziata.
L’autorizzazione delle gare di formula E mira inoltre a promuovere la Svizzera come polo di ricerca nel settore della mobilità elettrica. Il che contribuirà non solo a rendere la tecnologia dei motori più pulita ed ecocompatibile, ma dovrebbe avere anche ricadute positive per il turismo e l’economia delle località sede dei circuiti.
Per tutti questi motivi non viene proposto di abrogare il divieto in questione, ma solo di estendere la
competenza del Consiglio federale di disciplinare deroghe al riguardo.
1.4.4. Sanzioni penali per infrazioni con veicoli con potenza o velocità minime
1.4.4.1. Situazione iniziale
Le sanzioni per le infrazioni commesse con veicoli di potenza o velocità minime sono molto severe. Dal 2012, ad esempio, chi guida un ciclomotore senza licenza di condurre è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr), mentre in precedenza si rischiava solo una multa. Questo inasprimento è stato introdotto dal Parlamento in sede di attuazione dell’iniziativa
parlamentare Heer 08.421 del 20 marzo 2008 «Modifica della legge sulla circolazione stradale», ma non voleva in origine essere tale. Lo scopo dell’iniziativa era quello di prevedere sanzioni identiche per la guida senza licenza di condurre e con licenza revocata. Nella redazione della modifica non si era tuttavia
considerato il fatto che con la nuova formulazione tali sanzioni si sarebbero applicate anche ai motorini.
Inoltre, le infrazioni commesse con veicoli di potenza o velocità minime e con veicoli senza motore sono disciplinate in maniera diversa nonostante i veicoli siano spesso molto simili. Ad esempio, a chi sottrae una bici elettrica lenta per farne uso può essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni oppure una pena pecuniaria, mentre se l’oggetto del furto è una bicicletta classica può essere comminata solo una multa (art. 94 cpv. 1 lett. a e 4 LCStr).
1.4.4.2. La nuova normativa proposta e relativa motivazione
Le infrazioni commesse alla guida di veicoli con potenza o velocità minime saranno sostanzialmente
considerate, parimenti a quelle relative a veicoli senza motore (ad es. le biciclette), come contravvenzioni e quindi passibili di una multa di al massimo 10 000 franchi (art. 103 in combinato disposto con art. 106 CP).
Tra i «veicoli con potenza o velocità minime» rientrano ad esempio i ciclomotori (ad es. le e-bike), i carri a mano provvisti di motore, i monoassi e le sedie a rotelle a motore (cfr. anche art. 25 cpv. 1, lett. a e 89 cpv. 1 LCStr), oltre a eventuali veicoli di tendenza ammessi a circolare in futuro aventi velocità massima per costruzione fino a 30 km/h e potenza massima di 2,00 kW. Il Consiglio federale li definirà a livello di