Rapporto LCStr
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo
La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un progetto di legge che modifichi le misure di «Via sicura» in modo da: concedere ai giudici un maggiore margine di apprezzamento nel valutare i reati di guida spericolata, abolendo la pena detentiva minima di un anno e riducendo la durata minima della revoca della licenza di condurre; ripristinare il diritto di regresso dell’assicuratore di responsabilità civile al posto dell’obbligo di regresso; rinunciare all’attuazione delle misure relative agli apparecchi per la registrazione dei dati e agli etilometri blocca-motore. La richiesta è soddisfatta dalla presente revisione di legge (cfr. punto 1.1.1).
- 2018 M 17.4039 «Eliminare le barriere legislative all’introduzione dei veicoli a guida autonoma»
(N 16.03.2018, S 27.09.18, Gruppo verde liberale)
La mozione incarica il Consiglio federale di eliminare le barriere legislative all’introduzione dei veicoli a guida autonoma una volta comprovata la loro sicurezza. In questo ambito la LCStr deve in particolare: disciplinare le condizioni alle quali è permesso togliere le mani dal volante; prevedere la possibilità di regresso delle assicurazioni nei confronti dei costruttori in caso di eventuali problemi tecnici del
veicolo; autorizzare i veicoli a riprendere e salvare immagini dell’ambiente circostante mediante
sensori e telecamere. La richiesta è soddisfatta dalla presente revisione di legge (cfr. punto 1.2.1).
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Legge sulla circolazione stradale
Art. 2 cpv. 2
La presente disposizione costituisce un’esplicita base legale per disciplinare a livello di ordinanza le deroghe al divieto di circolazione notturna e domenicale.
Art. 6° cpv. 2
Il capoverso 2 è abrogato. La configurazione dei passaggi pedonali resta dunque, come prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6a capoverso 2 LCStr, di sola competenza dei Cantoni, che si rifanno alle norme
applicabili in questo ambito (cfr. punto 1.2.2).
Art. 6 cpv. 4
Adeguamento redazionale. La prassi mostra che la disposizione concernente la responsabilità dell’addetto alla sicurezza si presta ad essere interpretata in maniera diversa nelle tre versioni linguistiche. Riformulando il testo, la funzione di addetto alla sicurezza, inteso come interlocutore per le questioni inerenti alla sicurezza stradale, è ora descritta in modo coerente in tutte le lingue, evidenziando al tempo stesso l’obbligo per ciascun Cantone così come per la Confederazione di designare un proprio esperto.
Art. 9 cpv. 2bis
La presente disposizione concede al Consiglio federale la competenza di aumentare i valori massimi di peso e lunghezza stabiliti nel capoverso 1 per i veicoli e le combinazioni di veicoli.
L’entità di tali aumenti non va specificata nella legge, ma a livello di ordinanza e in maniera differenziata,
come fatto ad esempio nel regolamento europeo, dove il peso massimo aggiuntivo consentito per veicoli a emissioni zero è fissato a 2 tonnellate e quello per veicoli a propulsione alternativa a 1 tonnellata. Inoltre,
invece di stabilire una lunghezza massima per combinazioni di veicoli con cabine di guida aerodinamiche, l’UE sancisce l’obbligo di rispettare le condizioni relative al percorso circolare.