Rapporto LCStr
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 25a Veicoli a guida autonoma
Art. 25a cpv. 1
In primo luogo viene definito il concetto del titolo. Con veicoli a guida autonoma si intendono veicoli in grado di assumere completamente le funzioni di guida, perlomeno in determinate situazioni. Si distinguono
pertanto dai veicoli a guida assistita in grado di assumere il comando del veicolo, ma non il controllo
completo. La definizione proposta si applica ai veicoli di livello 3-5 secondo la norma SAE J3016. La
competenza normativa del Consiglio federale proposta nei capoversi seguenti è tuttavia limitata ai veicoli di livello 3 e 4. I veicoli privi di conducente di livello 5, utilizzabili sempre e ovunque, non richiedono a breve e medio termine alcuna regolamentazione; sono invece oggetto della competenza in materia di
sperimentazione ai sensi dell’articolo 25d P-LCStr.
Art. 25a cpv. 2
La presente disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di esonerare i conducenti dagli obblighi di attenzione e controllo del veicolo in caso di attivazione del sistema di automazione.
Il presente capoverso riguarda i veicoli che dispongono di un sistema di automazione in grado di assumere tutte le funzioni di guida in determinate circostanze (ad es. in autostrada in condizioni di bel tempo). Dato il limitato ambito di impiego del sistema, questi veicoli necessitano ancora di un guidatore, degli appositi comandi e di un’omologazione. Non è tuttavia del tutto certo se quest’ultima includa anche i sistemi di automazione. Partendo dai principi di immatricolazione dei veicoli e tenuto conto della rilevanza di questi sistemi per la sicurezza e la fluidità del traffico, si dovrebbe prevedere l’obbligo di un’omologazione specifica che permetta di esonerare i conducenti dai suddetti obblighi di guida. Nel quadro di un’omologazione viene valutato se un componente o un sistema sia conforme ai requisiti tecnici stabiliti. È tuttavia sempre più evidente che i principi di immatricolazione attuali potrebbero arrivare ai propri limiti. Non è chiaro infatti se e come i sistemi di automazione possano essere regolamentati e di conseguenza sottoposti a omologazione, sollevando la questione della funzionalità dell’attuale procedura di immatricolazione e dell’eventuale
necessità di un nuovo approccio. Si potrebbe infatti immaginare di autorizzare i sistemi di automazione il cui uso sia connesso all’esonero dei conducenti dagli obblighi di guida non tramite omologazione, bensì ad esempio secondo i principi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti.
Anche se i sistemi di automazione non fossero sottoposti all’obbligo di omologazione, la disposizione
proposta garantisce che il Consiglio federale possa e debba, nel quadro della sua regolamentazione, tener conto delle loro funzionalità, dovendo esso stabilire i presupposti per poter sollevare il guidatore dai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LCStr. I limiti entro i quali i conducenti possono essere esentati dagli obblighi di attenzione e controllo del veicolo e svolgere altre attività durante la guida dipendono
essenzialmente dalle funzionalità dei sistemi di automazione. La sicurezza stradale dev’essere garantita in ogni momento, il che presuppone il pieno rispetto delle regole di comportamento anche nella modalità automatica. Uno dei principali motivi dell’industria per sviluppare tali sistemi risiede nell’aumento del comfort per i consumatori, che necessita di un’esenzione quanto più ampia dei conducenti dagli obblighi connessi alla circolazione stradale. In una prima fase ciò sarà tuttavia possibile solo limitatamente. Nel caso dei veicoli a guida autonoma oggetto della presente regolamentazione (livelli 3 e 4 con guidatore secondo la norma SAE J3016), il conducente deve infatti riprendere i comandi non appena richiesto dal sistema. Nel livello di automazione più basso (livello 3 secondo la norma SAE J3016) il veicolo non è in grado, in caso di mancata ripresa del comando manuale, di raggiungere autonomamente una condizione di rischio minimo (ad es.
fermata controllata sulla corsia di emergenza). L’esonero o meno dagli obblighi di attenzione e controllo del veicolo e l’entità dello stesso dipenderanno, tenendo conto degli aspetti di sicurezza, essenzialmente dal tempo di preavviso concesso dal sistema al conducente per la ripresa del comando. Un esonero più ampio dei conducenti sarà possibile non appena i veicoli a guida autonoma saranno in grado di ridurre al minimo i rischi senza l’ausilio del guidatore (livello 4 secondo la norma SAE J3016).
Oltre all’esonero dei guidatori, si considera la modifica di altre regole di comportamento. In termini di fluidità del traffico occorre puntare a una riduzione della distanza dal veicolo che precede, in particolare se la guida è assunta da un sistema di automazione connesso con altri veicoli e con l’infrastruttura. La competenza di