Rapporto LCStr
Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
La presente disposizione conferisce all’USTRA la competenza di autorizzare esperimenti temporanei con veicoli a guida autonoma importanti per la Confederazione principalmente per poter determinare l’attuale grado di evoluzione tecnologica e valutare la necessità di un aggiornamento delle basi giuridiche, ma anche per rispondere alle esigenze derivanti dalla realizzazione e gestione dell’infrastruttura stradale nazionale o per sperimentare innovazioni tecnologiche nel settore dei trasporti. I test finora condotti con veicoli a guida autonoma mostrano tuttavia che gli obiettivi principali dei richiedenti sono altri: imprese di trasporto e città intendono valutare le opportunità di nuovi piani aziendali, l’evoluzione dell’offerta di trasporto pubblico e le possibilità di integrare questi mezzi nel trasporto pubblico locale. Per soddisfare anche tali esigenze, la competenza proposta è subordinata alla sola condizione di garantire sempre la sicurezza stradale, il cui mantenimento andrà valutato sulla base delle circostanze specifiche dell’esperimento e delle misure di compensazione adottate a tale scopo: ad esempio, le persone che seguono l’esperimento devono essere appositamente formate, il percorso e il modello sperimentale devono essere idonei e il funzionamento del veicolo deve essere precedentemente testato in un’area chiusa al traffico. Per garantire con sufficiente certezza la sicurezza stradale possono inoltre essere richieste misure di compensazione più o meno
importanti a seconda dello stadio di sviluppo del veicolo. La competenza di autorizzazione potrà essere delegata ai Cantoni in particolare qualora l’esperimento sia finalizzato a ottenere risultati non rilevanti per la Confederazione e a condizione che si svolga entro i confini regionali.
Art. 52 cpv. 1 e 2
In virtù del testo legislativo vigente, al Consiglio federale spetta la competenza di autorizzare singole
deroghe al divieto di effettuare gare su circuito. Questa disposizione è stata considerata come una base normativa sufficiente per le deroghe disciplinate prima del 2015 (quali gare di velocità con motoveicoli su prato e con go-kart), ma non per quella stabilita nel 2015 per gare del campionato di Formula E (art. 94 cpv. 3 ONC), accordata pertanto per un periodo limitato sulla base dell’articolo 106 capoverso 5 LCStr.
Stralciando il termine «singole» la competenza del Consiglio federale è ampliata in modo tale da poter considerare la disposizione una base legale sufficiente per la deroga alle gare di Formula E disciplinata a livello di ordinanza e abrogarne la durata limitata. Il termine «permettere» è sostituito da «prevedere»
affinché sia chiaro che il Consiglio federale ha la competenza di emanare norme di diritto (generale astratta) e non di rilasciare autorizzazioni eccezionali (individuale concreta). Tra i criteri per accordare deroghe sono menzionate anche le esigenze di tutela ambientale (cpv. 1).
Viene precisato che, alla stregua di altre manifestazioni sportive motoristiche e ciclistiche su strada, anche le gare di velocità su circuito escluse dal divieto sono soggette all’obbligo di autorizzazione, che deve essere rilasciata dai Cantoni in cui esse si svolgono (cpv. 2).
Art. 65 cpv. 2
Modifica redazionale.
Art. 65 cpv. 3
L’obbligo dell’assicuratore di responsabilità civile del veicolo a motore di esercitare l’azione di regresso per danni causati da inattitudine alla guida o guida spericolata è abrogato. Come per tutte le altre infrazioni commesse per negligenza grave, anche in questi casi gli assicuratori avranno solo il diritto al regresso. La conversione dell’obbligo in un diritto rende inoltre superflua la norma relativa all’entità del regresso, secondo la quale l’assicuratore deve determinarla tenendo conto della colpa e della capacità economica della
persona interessata. Sancendo a suo tempo l’obbligo di regresso, il Parlamento intendeva infatti evitare che l’assicuratore facesse uso del diritto di regresso unicamente a titolo simbolico (cfr. messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 2010 concernente Via sicura, programma d’intervento della Confederazione volto ad
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aumentare la sicurezza stradale ).
73 FF 2010 7455, in particolare 7486.