Rapporto LCStr

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine

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Art. 96 cpv. 2

Il secondo periodo della disposizione vigente «Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria» è stralciato. Questa pena pecuniaria accessoria, adottata per rendere la detenzione (condizionale)

sufficientemente efficace, non ha più motivo d’essere dato che dal 1° gennaio 2018 questa funzione è stata assunta dall’articolo 42 capoverso 4 CP.

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Art. 99 cpv. 1 lett. h-j

Stralcio conseguente all’abrogazione dell’articolo 17a (etilometri blocca-motore e scatole nere).

Art. 99° cpv. 1

Per evitare eccessivo rigore, le infrazioni commesse con veicoli dotati di potenza o velocità minime sono classificate come contravvenzioni soggette a multa. Inoltre, si procede a uniformare le sanzioni penali per tutti gli utenti stradali non motorizzati o con motore a potenza limitata (cfr. punto 1.2.4).

Art. 99 cpv. 2

Il Consiglio federale dovrà definire a livello di ordinanza i «veicoli con potenza o velocità minime», in modo da permettere agli utenti stradali di sapere a quali veicoli si applicano le agevolazioni penali di cui sopra e soddisfare il principio di determinatezza. Rientrano tra questi ad esempio ciclomotori (ad es. e-bike lente), carri a mano provvisti di motore, monoassi e sedie a rotelle motorizzate (cfr. anche art. 25 cpv. 1 lett. a e 89 cpv. 1 LCStr), oltre ai veicoli di tendenza eventualmente immatricolati in futuro. Questi veicoli hanno una velocità massima per costruzione di 30 km/h e una potenza di al massimo 2,00 kW (cfr. punto 1.2.4.2).

Art. 105biscpv. 1

Con questa disposizione si autorizza l’USTRA a finanziare misure di promozione in generale, ma anche impianti pilota e di dimostrazione, progetti o sperimentazioni sul terreno di nuove tecnologie. Poiché allo stato attuale delle conoscenze non è ancora possibile determinare in modo esaustivo i requisiti tecnici richiesti per questo genere di attività, si è scelta una formulazione aperta e conforme alla legge sui sussidi. Possono essere oggetto di cofinanziamento le misure di promozione nell’ambito dell’Ufficio di coordinamento per la mobilità sostenibile (COMO), propri impianti di prova per la sperimentazione della guida autonoma ed esperimenti di platooning sulla rete delle strade nazionali svizzera o ancora impianti pilota o esperimenti sul terreno per lo scambio di dati tra veicoli e infrastruttura e tra un veicolo e l’altro. La disposizione proposta si

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fonda su norme già oggi contenute nella legislazione sul trasporto passeggeri e in materia di energia ; rispetto alla LTV, il quadro è leggermente più preciso e i possibili impianti oggetto di promozione sono stati specificati in questo stesso capoverso.

Art. 105biscpv. 2

L’attività di sovvenzione dell’USTRA deve concentrarsi principalmente sul territorio svizzero. In via

eccezionale possono essere sostenuti anche impianti pilota e di dimostrazione con sede all’estero nonché progetti pilota e di dimostrazione condotti all’estero, tuttavia a condizione che il progetto generi un valore aggiunto in Svizzera. Potrebbe essere questo il caso di un progetto internazionale.

Art. 105biscpv. 3

80 RU 2012 6291, in particolare 6315 seg.; non ancora in vigore.

81 Cfr. art. 31 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), nonché art. 41 dell’ordinanza dell’11 novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16).

82 Cfr. art. 49 della legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0).