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Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo

Conformemente alla legge sui sussidi sono indicati a livello legislativo i primi criteri da soddisfare per averne diritto.

Art. 105biscpv. 4

Fissando la quota del sussidio al massimo al 50 per cento dei costi computabili si garantisce che l’eventuale beneficiario disponga di sufficienti risorse proprie e abbia un elevato interesse al progetto (cfr. anche art. 7

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legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi; LSu).

Art. 105biscpv. 5

In un’ordinanza di futura elaborazione il Consiglio federale stabilirà le altre disposizioni, in particolare i requisiti della domanda, i costi computabili e la competenza dell’USTRA di autorizzare in casi giustificati una domanda di proroga della durata del progetto.

Art. 106 cpv. 2bis

Al Consiglio federale è conferita espressamente la competenza di autorizzare l’USTRA a concedere, in casi particolari, deroghe a singole disposizioni di sue ordinanze, anche in ambiti di competenza cantonale. In questo modo il Consiglio federale può accordare all’USTRA, nel quadro delle proprie ordinanze, la facoltà di emanare disposizioni individuali e concrete sotto forma di decisione.

Art. 106a cpv. 1

84 Il 18 giugno 2015 il Consiglio federale ha già concluso un accordo con il Principato del Liechtenstein che ha per oggetto il contenuto delle lettere a-f. È pertanto ipotizzabile che la Svizzera concluda trattati analoghi anche con altri Stati.

Art. 106a cpv. 1 lett. a

Adeguamento redazionale.

Art. 106a cpv. 1 lett. b - c

Il Consiglio federale potrà concludere con altri Stati trattati concernenti il riconoscimento e il divieto di far uso di licenze di condurre e di circolazione (ad es. licenza di circolazione collettiva), il riconoscimento di certificati di capacità, corsi di perfezionamento e permessi (lett. b) nonché l’immatricolazione di veicoli (lett. c).

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L’accordo del 18 giugno 2015 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein disciplina ad esempio il reciproco riconoscimento di licenze di condurre e per allievo conducente, abilitazione a maestro conducente, certificati di capacità, corsi di perfezionamento ecc. Sulla base dell’articolo 106a capoverso 1 il Consiglio federale può concludere con Stati limitrofi quali Germania e Italia anche trattati sul riconoscimento reciproco di licenze di circolazione collettive e relative targhe al fine di concordare il riconoscimento all’estero delle licenze svizzere analogamente a quanto avviene già in Svizzera per quelle straniere. Il suddetto

accordo disciplina anche altre questioni in materia di immatricolazione, quali il trasferimento della sede di un veicolo immatricolato da una parte contraente sul territorio dell’altra parte. La modifica permette al Consiglio federale di continuare a regolare la collaborazione in questo ambito.

Art. 106a cpv. 1 lett. d

83 RS 616.1

84 RS 0.741.531.951.4

85 RS 0.741.531.951.4