Rapporto LCStr

Consultazione 2020/43: Revisione parziale della legge federale sulla circolazione stradale, della legge sulle multe disciplinari e di otto ordinanze · 44 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

1. Conducente: attualmente il guidatore è interamente responsabile e quindi penalmente perseguibile per infrazioni al codice della strada. In presenza di un sistema di automazione autorizzato che dispensi il conducente dagli obblighi di attenzione e di controllo del veicolo, decade anche la responsabilità ivi connessa. Tale principio si applica tuttavia solo in caso di uso conforme e in assenza di circostanze tali da poter contestare al conducente di essere stato o di aver potuto essere a conoscenza delle cattive condizioni del sistema di automazione oppure di non aver ripreso il comando del veicolo per affrontare una situazione pericolosa e garantire la sicurezza stradale in seguito a un evento esterno. Se il sistema è utilizzato non in conformità all’uso previsto, ossia in una situazione per cui non è concepito, oppure se il conducente non reagisce o non lo fa in maniera appropriata alla richiesta di riprendere il comando, si è in presenza di inadempienza a un obbligo di cui il conducente può essere ritenuto responsabile penalmente.

2. Costruttore: con l’assunzione delle funzioni di guida da parte del sistema di automazione subentra la responsabilità del costruttore nella misura in cui viene meno la responsabilità penale del conducente. Se un incidente è causato da un veicolo la cui funzionalità operativa al momento del sinistro era assicurata da un sistema di automazione, occorre accertare se l’incidente sia dovuto a un difetto del prodotto di cui il costruttore era a conoscenza o avrebbe dovuto esserlo se avesse agito con diligenza. Se questo è il caso e la violazione dell’obbligo di diligenza è individualmente ascrivile al costruttore, possono essere chiamate a rispondere del danno le persone che ne sono individualmente responsabili. Nell’impossibilità di addossare la responsabilità a una persona fisica, può all’occorrenza 8

configurarsi un’ipotesi di responsabilità sussidiaria dell’impresa (art. 102 cpv. 1 CP ). Secondo la giurisprudenza, il costruttore è inoltre tenuto, in virtù degli obblighi di monitoraggio disciplinati nella legge, a intervenire non appena identificato un potenziale rischio del veicolo. In questo caso, per determinare gli obblighi di diligenza (istruire, documentare, avvertire, ecc.), il diritto penale si rifà essenzialmente al diritto in materia di responsabilità civile relativa ai prodotti, in base al quale il costruttore che non adotti misure idonee a contenere il pericolo può essere perseguito per omissione.

3. Titolare: la responsabilità penale del titolare entra in linea di conto se può essergli ascritta la violazione di un obbligo di diligenza all’origine di un incidente, ad esempio in caso di mancata revisione periodica del veicolo o di conoscenza di difetti nascosti.

Sono tuttavia ipotizzabili anche circostanze in cui la responsabilità penale per danni a persone riconducibili all’impiego di un veicolo a guida autonoma non può essere attribuita a nessuno. Malgrado questi casi

eccezionali, gli attuali principi del diritto penale appaiono tuttora adeguati, in particolare quello relativo alla punibilità che deve necessariamente essere legata a un’accusa di colpevolezza.

- Responsabilità civile:

1. Responsabilità/obbligo di assicurazione del titolare: la responsabilità civile del titolare del veicolo (art. 58 LCStr), l’assicurazione responsabilità civile obbligatoria e il diritto all’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione garantiscono il risarcimento delle vittime della strada anche in caso di impiego di veicoli a guida autonoma e rimangono pertanto adeguati. La responsabilità per i rischi derivanti dall’utilizzo di un veicolo a motore si giustifica anche in caso di impiego di un sistema di automazione: simili rischi possono verificarsi a prescindere dalla modalità di guida, per cui è opportuno che il titolare continui a risponderne.

2. Responsabilità del conducente: la responsabilità del conducente in caso di danni si fonda sull’articolo 9

41 del Codice delle obbligazioni (CO) e presuppone la sussistenza di una colpa (violazione dell’obbligo di diligenza). Nella misura in cui il sistema di automazione svolge temporaneamente determinate operazioni di guida in modo autonomo, il conducente può essere dispensato dagli obblighi legali in materia. Ciò non esclude tuttavia qualsiasi responsabilità: i conducenti devono infatti rispettare gli obblighi di diligenza applicabili in caso di impiego di sistemi di automazione, ossia, ad esempio, utilizzare il sistema conformemente all’uso cui è destinato, riprendere i comandi alla sua richiesta e familiarizzarsi con esso prima di utilizzarlo. Con la crescente automazione e il trasferimento

8 RS 311.0

9 RS 220