Avamprogetto O applicazione salvaguardie

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

e. lo stato fisico; e

f. lo scopo di utilizzazione.

2Esso deve dichiarare all’UFE ogni anno ed entro il 31 marzo dell’anno seguente l’inventario di cui dispone al termine dell’anno civile.

Sezione 6: Misure di salvaguardia particolari

Art. 18 Obbligo di dichiarazione di possesso di materiali fuori applicazione

in scorie radioattive

1Chi possiede scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio fuori applicazione, uranio altamente arricchito fuori applicazione o uranio 233 fuori applicazione, deve dichiararne ogni anno il luogo di custodia.

2La dichiarazione deve essere effettuata al termine dell’anno civile e deve essere presentata all’UFE entro il 31 marzo dell’anno seguente.

3L’intenzione di trattare ulteriormente queste scorie, qualora si separino gli isotopi, deve essere preventivamente dichiarata all’UFE. Non sono considerati trattamento ulteriore ai sensi del presente articolo il reimballaggio e il condizionamento a scopo di stoccaggio o smaltimento.

Art. 19 Obbligo di dichiarazione di possesso, importazione ed esportazione

di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in luoghi esterni agli impianti

1Chi possiede in luoghi esterni agli impianti materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a assoggettati ai sensi dell’ordinanza del 26 aprile 20177 sulla radioprotezione all’obbligo di licenza dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) o ne modifica l’inventario, deve dichiararne all’UFE la quantità, la composizione chimica e lo stato fisico nonché il luogo di custodia e lo scopo di utilizzazione.

2L’UFSP e l’UFE stabiliscono l’entità, la periodicità e la forma di tali dichiarazioni nonché lo scambio di informazioni tra gli Uffici.

3Chi importa o esporta oppure trasporta in Svizzera una quantità di tali materiali superiore a 1000 kg per trimestre, deve comunicarne all’UFE non oltre 30 giorni prima del trasporto la quantità, la composizione chimica e l’utilizzazione.

Art. 20 Esenzione dalle misure di salvaguardia per i materiali di cui

all’articolo 2 capoverso 1 lettera a

1L’UFE può fare richiesta all’AIEA di esentare dalle misure di salvaguardia ai sensi dell’Accordo sull’applicazione delle garanzie i materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.

7 RS 814.501