Avamprogetto O applicazione salvaguardie
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 21 pagine
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Art. 7 Definizione delle zone di bilancio materie
1Il titolare della licenza definisce zone di bilancio materie per i settori in cui si trovano materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a.
2Esso delimita la zona di bilancio materie in modo che sia possibile stabilire in qualsiasi momento la quantità di tali materiali situati all’interno della zona e la quantità di tali materiali trasportati oltre i confini della zona.
3Esso suddivide una zona di bilancio materie in modo che sia sempre possibile constatare i movimenti di tali materiali all’interno della zona stessa.
Art. 8 Obbligo di contabilità
1Il titolare della licenza tiene una contabilità aggiornata dell’inventario di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a in ogni zona di bilancio materie.
2La contabilità comprende:
a. i rapporti sull’inventario e sulle variazioni dell’inventario secondo l’allegato 2 numero 1.2 per i materiali con una composizione o un grado di purezza tali da renderli adatti alla produzione di combustibili nucleari o all’arricchimento isotopico;
b. le notifiche ai sensi dell’allegato 2 numero 1.2 per i materiali con una composizione o un grado di purezza tali da non renderli ancora adatti alla produzione di combustili nucleari o all’arricchimento isotopico;
c. i rapporti d’esercizio secondo l’allegato 2 numero 1.3.
3Il sistema di misurazione applicato per la determinazione dell’inventario di materiali deve essere conforme alle norme internazionali più recenti oppure essere qualitativamente equivalente a tali norme.
4I documenti relativi alla contabilità devono essere conservati per almeno 10 anni.
Art. 9 Obbligo di rapporto
Il titolare della licenza presenta all’UFE i seguenti documenti:
a. le informazioni descrittive sull’impianto e le informazioni supplementari sul sito ai sensi dell’allegato 2 numero 1.1 nonché le informazioni su modifiche rilevanti dell’Essential Equipment;
b. i rapporti sull’inventario e sulle variazioni dell’inventario ai sensi dell’allegato 2 numero 1.2;
c. le notifiche ai sensi dell’allegato 2 numero 1.2.