Avamprogetto O applicazione salvaguardie

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 21 pagine

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Art. 33 Punibilità ai sensi della legge sulla radioprotezione

In virtù dell’articolo 44 capoverso 1 LRaP è punito:

a. chiunque contravviene all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 19;

b. chiunque impedisce lo svolgimento di ispezioni per la verifica delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 19.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 34 Adeguamenti da parte del DATEC

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua gli allegati 1 e 2, se gli obblighi internazionali della Svizzera nell’ambito delle misure di salvaguardia lo richiedono.

Art. 35 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 21 marzo 201210 sull’applicazione delle salvaguardie è abrogata.

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

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