Avamprogetto O applicazione salvaguardie

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 21 pagine

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1. la conversione e l’arricchimento di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a,

2. la fabbricazione e il ritrattamento di elementi combustibili,

3. lo sviluppo di reattori nucleari e di assemblaggi critici,

4. il trattamento di scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233, eccezion fatta per il reimballaggio, il condizionamento a scopo di stoccaggio o smaltimento, sempre che non vi sia separazione di isotopi.

2Non costituiscono attività di ricerca e sviluppo legate al ciclo del combustibile secondo il capoverso 1 lettera l:

a. attività legate alla ricerca teorica o scientifica fondamentale;

b. la ricerca e lo sviluppo concernenti:

1. le applicazioni industriali dei radioisotopi,

2. le applicazioni mediche, idrologiche e agricole,

3. le ripercussioni sulla salute e l’ambiente, e

4. il miglioramento della manutenzione.

Art. 4 Competenze

1L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è competente per la vigilanza sulle misure di salvaguardia (autorità di vigilanza).

2L’UFE è incaricato di regolamentare mediante direttive, secondo necessità, i requisiti dettagliati per l’implementazione delle misure di salvaguardia, in particolare degli articoli 5, 6, 9, 13 e 15.

Sezione 2: Misure di salvaguardia per gli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b

Art. 5 Responsabili delle salvaguardie

1Il titolare di una licenza d’esercizio ai sensi dell’articolo 19 LENu (titolare della licenza) designa una persona responsabile delle misure di salvaguardia e un supplente (responsabili delle salvaguardie) cui attribuisce le competenze e i mezzi necessari.

2I responsabili delle salvaguardie devono conoscere gli obblighi derivanti dagli accordi e dalle convenzioni pertinenti conclusi tra la Svizzera e l’AIEA.

3Le nomine necessitano dell’approvazione scritta dell’UFE. A tal fine l’UFE può verificare l’idoneità delle persone nominate.

Art. 6 Regolamento sulle salvaguardie

1Il titolare di licenza redige un regolamento sulle salvaguardie.

2Questo regolamento deve essere sottoposto all’UFE per approvazione.