Avamprogetto O applicazione salvaguardie

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 21 pagine

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Sezione 4: Misure di salvaguardia concernenti la produzione, il montaggio e la costruzione di specifiche attrezzature nucleari nonché la produzione e l’arricchimento dell’acqua pesante e del deuterio

Art. 14

1Chi esercita attività ai sensi dell’allegato 1, è tenuto a comunicarlo ogni anno all’UFE. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno seguente.

2Le dichiarazioni devono contenere le indicazioni sul luogo, sul tipo e sulla portata delle attività.

Sezione 5: Misure di salvaguardia riguardanti l’importazione, l’esportazione e il trasporto di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a nonché la contabilità di tali materiali che si trovano all’estero

Art. 15 Obbligo di dichiarare l’importazione, l’esportazione e il trasporto di

materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a da o verso

impianti

Chi importa o esporta da o verso un impianto oppure trasporta in Svizzera materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, deve comunicarne all’UFE non oltre 30 giorni prima del trasporto la quantità, la composizione chimica e l’utilizzazione. Sono fatti salvi gli obblighi di licenza ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LENu.

Art. 16 Forniture equiparate a importazioni ed esportazioni

Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture:

a. in provenienza o a destinazione di rappresentanze diplomatiche o consolari;

b. in provenienza o a destinazione di organizzazioni internazionali;

c. in provenienza o a destinazione di depositi doganali aperti, depositi di merci di gran consumo, depositi franchi doganali o enclavi doganali.

Art. 17 Contabilità dei materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a

numero 1 all’estero

1Il proprietario di materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a numero 1 destinati all’utilizzazione nel ciclo del combustibile nucleare che si trovano all’estero deve tenerne la contabilità, e deve dichiarare:

a. se si tratta di uranio naturale, uranio impoverito, uranio arricchito, torio o plutonio;

b. la quantità, arrotondata al chilogrammo più prossimo;

c. il luogo di custodia e l’indirizzo della persona responsabile della custodia;

d. la composizione chimica;