Avamprogetto O applicazione salvaguardie
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 21 pagine
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1. i rapporti sono conformi alle regole,
2. non sono presenti materiali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a,
3. la configurazione dell’impianto e la suddivisione delle zone di bilancio materie sono adeguate all’attuazione delle misure di salvaguardia.
3Inoltre possono essere sottoposte a verifica le dichiarazioni di cui agli articoli 14–21 e le indicazioni fornite secondo l’articolo 22. Non sono assoggettate all’obbligo di verifica le dichiarazioni delle forniture di cui all’articolo 16.
Art. 24 Competenze
1Le ispezioni sono svolte dall’UFE, eventualmente con ispettori dell’AIEA.
2L’UFE può concordare con il responsabile delle salvaguardie che le ispezioni secondo l’articolo 23 capoverso 2 lettera a siano svolte da ispettori dell’AIEA in assenza dell’UFE.
3Per lo svolgimento delle ispezioni l’UFE può avvalersi del supporto di altri Uffici federali, organizzazioni specializzate e specialisti. Il personale delle organizzazioni specializzate e gli specialisti sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale8.
Art. 25 Tolleranza e collaborazione
Le persone aventi diritto di disporre di terreni o di locali assoggettati alla presente ordinanza devono tollerare le ispezioni dell’UFE e dell’AIEA e fornire la loro collaborazione. Devono in particolare:
a. consentire l’accesso, anche senza preavviso:
1. all’UFE e agli ispettori dell’AIEA agli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b,
2. all’UFE agli impianti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c;
b. fornire informazioni:
1. sui luoghi ispezionati,
2. sulle attività che vi si svolgono,
3. sulle misure di sicurezza necessarie allo svolgimento dell’ispezione, e
4. sui relativi aspetti amministrativi e logistici;
c. mettere a disposizione sul luogo d’ispezione mezzi di telecomunicazione, locali di lavoro con raccordi elettrici e mezzi di trasporto nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell’ispezione;
d. consentire l’introduzione di strumenti informatici, nella misura in cui siano necessari allo svolgimento regolare dell’ispezione.