Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 18 pagine
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Art. 18: Livello sonoro nel settore di accesso
Poiché il livello sonoro di 85 decibel viene raggiunto rapidamente, si richiede un aumento del limite o una definizione più precisa. Inoltre, si vorrebbe che venisse preso in considerazione il livello sonoro nel settore di attesa (NW, OW e UR, Bell, FRC, UPSC e ASVC).
Art. 19: Sospensione del pollame domestico
Si accoglie con favore il fatto che quando si appende il pollame domestico il petto vada sostenuto per tranquillizzare gli animali (DBT, ffw e FRC). Tuttavia, alcune parti richiedono un periodo transitorio di cinque anni per questa disposizione (AI, AG, BE, BL, GL, GR, LU, NW, OW, SG, TG, UR, VD e ZH nonché UPSC e ASVC). D’altro canto, altri osservano che il tempo di sospensione fino allo stordimento dovrebbe essere al massimo di 12–20 secondi (PSA, STVT e Vier Pfoten). Inoltre, si chiede di definire un limite di tre kg per il pollame domestico sospeso o che il pollame domestico non stordito non sia affatto appeso ai ganci (I Verdi, PSA, STVT e ZT).
Art. 20: Momento della macellazione dei decapodi
L’inclusione di disposizioni sulla macellazione del pesce e dei decapodi è accolta con favore (DBT e GastroSuisse). Tuttavia, si richiede che tutti i decapodi siano inclusi nel campo di applicazione dell’OPAn e dell’OPAnMac in considerazione dell’allevamento di gamberi ormai molto diffuso nelle aziende svizzere (DBT e Vier Pfoten).
Inoltre, si nota che non c’è alcuna indicazione se sia consentita o meno l’uccisione dei pesci attraverso l’uso del ghiaccio (TG). Non ci sono inoltre informazioni sul trasporto di decapodi senza acqua, che è la regola. Dovrebbe essere inclusa anche la collocazione in un bacino d’acqua come ulteriore ricovero o la macellazione degli animali entro 12 ore dalla consegna (NW, OW e UR nonché I Verdi, PSA, STVT, TIR, Vier Pfoten, ASVC e D. Gfeller).
Art. 21: Requisiti in materia di ricovero degli animali
Le proposte corrispondono in parte a quelle dell’articolo 20 e provengono dalle stesse organizzazioni. Inoltre, si richiede che nel capoverso 1 sia specificata la differenza di temperatura (GE, NW, OW, UR e ASVC). Si nota anche che la valutazione dei decapodi malati, deboli e feriti non è possibile nella pratica e che questo deve quindi essere specificato nell’ordinanza (GE, NW, OW, UR e ASVC).
Art. 22: Requisiti relativi all’impiego di impianti e apparecchi di stordimento nelle aziende
I pareri corrispondono in parte alle proposte relative all’articolo 7 e provengono dalle stesse associazioni. In particolare, si apprezza che il capoverso 2 sia formulato più chiaramente. Tuttavia, si critica il fatto che i diversi requisiti per il funzionamento e la manutenzione di impianti e apparecchi di stordimento a seconda del loro utilizzo all’interno (art. 22) o all’esterno (art. 7) dei macelli non sono giustificati. Nell’utilizzo di queste attrezzature al di fuori dei macelli, a causa del minore utilizzo previsto, sono da aspettarsi tempi di permanenza più lunghi degli impianti e delle attrezzature e corrispondenti problemi di funzionamento, per cui un controllo adeguato è altrettanto importante che nelle aziende dove le attrezzature vengono utilizzate quotidianamente (Bio Suisse, IG Hof- und Weidetötung e TIR).
Inoltre, si dovrebbe inserire l’obbligo di conservare la prova dei documenti di manutenzione per almeno tre anni (AI, AR, NW, OW, SG, UR e ASVC).
Art. 23: Obblighi di documentazione delle aziende
Alcune delle proposte corrispondono a quelle degli articoli 5 e 9 e provengono dalle stesse organizzazioni. Si pone la questione dell’attuazione di questo articolo quando un gran numero di animali (per esempio i pesci) vengono uccisi contemporaneamente (I Verdi, LU, NW, OW e UR nonché fishdoc, SVS e SAV). Altri fanno notare che sarebbe opportuno specificare un intervallo per i controlli (PSA, STVT e Vier Pfoten). Inoltre, la durata della conservazione delle registrazioni dovrebbe essere adattata ai soliti tre anni (UniBE).
Art. 24: Abrogazione di un altro atto normativo
Nessun riscontro.