Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 23 pagine

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Modifica della legge militare e dell’organizzazione dell’esercito

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

dura la situazione straordinaria in questione e non per tutta la durata delle loro funzioni o del loro impiego. Per situazione straordinaria si intende ad esempio una penuria di energia elettrica, ma anche qualsiasi altra situazione straordinaria, come una pandemia, in cui potrebbe non essere più possibile garantire un effettivo minimo di personale.

L’AdC accoglie con favore un sistema più restrittivo e uniforme per l’esenzione degli assistenti alla sicurezza dall’obbligo di prestare servizio militare ed è anche favorevole a fissare all’80 per cento di un posto a tempo pieno il tasso di occupazione a partire dal quale un’attività può considerarsi esercitata a titolo principale, mentre il pvl, facendo riferimento al lavoro a tempo parziale e a un’immagine moderna della famiglia, ritiene possibile anche il 49 per cento.

Dal punto di vista di una possibile «concorrenza di personale», il PS ritiene che il fatto di non esentare gli specialisti ciber dall’obbligo di prestare servizio militare non abbia senso, in quanto è proprio nelle situazioni di crisi che c’è bisogno di questi specialisti anche nell’Amministrazione.

Secondo l’UDC, l’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare è sempre, in un certo senso, in contraddizione con la parità di trattamento per quanto concerne l’obbligo militare, pertanto raccomanda un approccio restrittivo a prescindere dalla professione esercitata. Inoltre, a suo avviso occorrerebbe introdurre anche un’età minima e un numero minimo di giorni di servizio da prestare prima che sia possibile un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare indipendentemente dalla professione esercitata. In questo modo i militari dovrebbero sempre assolvere un certo numero di corsi di aggiornamento affinché possa essere concessa un’esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare.

Art. 27 cpv. 1 LM

22 Cantoni (UR, ZH, VS, AR, BS, TI, AI, TG, GR, SG, SH, BE, BS, VD, JU, SZ, GL, SO, NW, GE, ZG, OW) e la CG MPP propongono di completare il vigente articolo 27 capoverso 1 LM con una lettera e in cui si stabilisca che le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente alle autorità militari del Cantone di domicilio il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di cellulare. Tale proposta è motivata con il sempre più frequente e intenso utilizzo dei mezzi di comunicazione digitali, che è destinato ad aumentare ulteriormente in futuro.

Art. 34a LM

La FMH accoglie con favore e sostiene il disciplinamento della sanità militare, che a suo avviso garantisce una maggiore certezza del diritto. Ritiene inoltre che, nell’ambito della sanità militare, venga così creata una base legale uniforme che tiene conto delle particolari esigenze dell’esercito.