Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 23 pagine

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Modifica della legge militare e dell’organizzazione dell’esercito

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

dell’aviazione i cui ambiti di competenza si sovrappongono sia inefficiente e costoso. La nuova autorità genererebbe infatti nuove spese (personale, TIC, conseguenze normative ecc.). Secondo il pvl sarebbe meglio investire queste risorse nella parte operativa dell’esercito e non nell’amministrazione militare. A suo avviso continuerebbero inoltre a esistere doppioni nell’ambito della sorveglianza e degli incarichi a terzi (Skyguide, MeteoSvizzera). Il pvl ritiene che, per rafforzare il know-how militare e garantire una regolamentazione uniforme dello spazio aereo, sia necessario integrare una sezione militare nell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). A questo proposito ricorda che in alcuni Paesi esiste un organo militare che, all’interno dell’autorità competente in materia di aviazione civile, si occupa degli aspetti e delle esigenze militari. Per il pvl questa sarebbe una soluzione esemplare ed efficiente. In caso di divergenze reali e significative, l’organo militare potrebbe sempre avviare, tramite le Forze aeree o il Comando dell’esercito, una procedura di conciliazione tra la Segreteria generale del DDPS e la Segreteria generale del DATEC.

4.3 Ulteriori temi e disposizioni non interessati dal progetto

Art. 9 cpv. 2 LM

TG vuole limitare la partecipazione al reclutamento alla fascia di età compresa tra i 19 e i 22 anni. Questo perché, a suo avviso, a 18 anni praticamente nessun giovane è in grado di definire il suo percorso professionale e di vita per i successivi sette anni. Di regola, infatti, solo dopo il reclutamento si sa se si può prestare servizio militare o servizio di protezione civile oppure nessun servizio. TG sottolinea pertanto come per i giovani sia impossibile pianificare con sicurezza il proprio futuro finché non viene presa la decisione relativa al reclutamento. Ricorda inoltre che, con l’aumentare dell’età, cala il tasso di idoneità.

Art. 63 cpv. 5 LM

18 Cantoni (UR, VS, AR, BS, TI, AI, TG, GR, SG, BS, VD, JU, SZ, GL, NW, GE, ZG, OW) e la CG MPP chiedono di integrare questa disposizione con la precisazione che anche i militari che non dispongono più di giorni di servizio d’istruzione possono essere chiamati in servizio per seguire un corso di tiro per ritardatari (o corso di tiro per «rimasti»), senza soldo. I militari che non conseguono i risultati minimi richiesti nel tiro obbligatorio fuori del servizio devono assolvere un corso di tiro per «rimasti». Questo giorno di servizio, con diritto al soldo, viene computato sul totale di giorni di servizio d’istruzione. Per questo attualmente possono essere chiamati in servizio per un simile tiro per ritardatari soltanto i militari che sono ancora soggetti all’obbligo di prestare servizio d’istruzione e devono quindi prestare i giorni di servizio previsti.