Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 23 pagine

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Modifica della legge militare e dell’organizzazione dell’esercito

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

scambio di dati di pazienti senza che le persone interessate abbiano dato il loro consenso viola il diritto all’autodeterminazione informativa sancito dall’articolo 13 Cost. Secondo BE, AG e privatim non si capisce per quale motivo il diritto all’autodeterminazione informativa previsto dalla Costituzione federale venga garantito nella sanità civile – con riferimento all’articolo 1 capoversi 2 e 3 della legge federale del 19 giugno 20157 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP) – ma non nell’ambito dello scambio di dati sanitari tra servizi della sanità militare e della sanità civile.

La CDS ritiene che la revisione delle disposizioni della LSIM in relazione alla sanità militare (scambio di dati) si spinga troppo oltre. Si chiede altresì se sia garantita una sufficiente protezione dei dati e della personalità. Inoltre, a suo avviso non è stato chiarito in modo definitivo in che modo viene disciplinata la consultazione dei dati rilevati e scambiati in seno alle autorità militari. Per la CDS la protezione dei dati e della personalità riveste una grande importanza, per questo propone di sottoporre le relative disposizioni all’esame dell’IFPDT.

L’UDC chiede che, quando si scambiano dati degni di particolare protezione tra i vari sistemi d’informazione militari, ci si assicuri che venga garantita la protezione di tali dati e che le persone interessate siano informate in modo proattivo e abbiano acconsentito allo scambio di dati.

Art. 3 cpv. 1 e 2 LNA

Il pvl respinge l’istituzione di una nuova Autorità dell’aviazione militare in quanto lo spazio aereo svizzero è piccolo, molto complesso e confina con quattro Stati limitrofi. A suo avviso, le esigenze relative ai voli strumentali stanno aumentando sempre di più nello spazio aereo inferiore e nel prossimo futuro dovrebbero essere condivise con un numero ancora maggiore di partecipanti. A questo intenso traffico aereo si aggiungono poi i droni di salvataggio, i droni di rilevamento e altri velivoli. Per tale ragione tutti gli utenti dovrebbero poter contare su una normativa uniforme, coerente e semplice che possa regolare e garantire in modo efficiente la sicurezza nello spazio aereo e a terra. Se, in uno spazio aereo a uso misto, la facoltà di emanare norme venisse data a due autorità diverse, il caos sarebbe inevitabile. Gli eventuali conflitti esistenti non sarebbero risolti con la creazione della nuova autorità, anzi verrebbero istituzionalizzati. Tutto ciò graverebbe sui contribuenti e, inoltre, il Consiglio federale sarebbe l’unica autorità di conciliazione in caso di conflitto. Anche l’istituzione di un secondo servizio d’inchiesta sugli incidenti aerei accanto al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) sarebbe inutile, in quanto per definizione quest’ultimo è indipendente. Inoltre, già oggi il SISI può coinvolgere in qualsiasi momento esperti militari. Il pvl sottolinea anche come il necessario lavoro di coordinamento e di armonizzazione tra due autorità regolatrici nell’ambito

7 RS 816.1