Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 23 pagine
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Modifica della legge militare e dell’organizzazione dell’esercito
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
Art. 70 cpv. 1 LM
Il PS accoglie con favore la procedura semplificata per l’autorizzazione di impieghi d’aiuto in caso di catastrofe all’estero e chiede che la Svizzera continui ad assistere gli altri Stati in caso di catastrofe almeno nella misura attuale.
Anche l’AdC ritiene che l’adeguamento relativo all’aiuto in caso di catastrofe all’estero sia un passo nella giusta direzione. A suo avviso, infatti, in questo modo si tiene conto del fatto che, quando si verifica una catastrofe, è necessario intervenire rapidamente e con decisione. Inoltre, sempre secondo l’AdC, simili impieghi permettono di contribuire a prestare questo aiuto così prezioso e, per gli specialisti dell’esercito, rappresentano anche un’occasione per mettere in pratica nell’ambito di un evento reale le conoscenze acquisite durante l’allenamento e di maturare importanti esperienze pratiche. L’AdC ritiene che gli impieghi all’estero consentano di acquisire a lungo termine e in modo duraturo esperienze e competenze che poi i quadri e i militari di professione possono moltiplicare attraverso l’istruzione.
Art. 92 LM
Secondo la CCPCS non è possibile dare un giudizio definitivo sulla portata dell’adeguamento di questa disposizione. Per questo la CCPCS ritiene che sia importante precisare che l’adeguamento e l’ampliamento in questione non devono comportare un’ingerenza nella sovranità della polizia cantonale. Di conseguenza, a suo avviso il testo dovrebbe essere più specifico e occorrerebbe precisare l’elenco dei compiti.
privatim richiama l’attenzione sul fatto che, in caso di restrizioni dei diritti fondamentali mediante misure di polizia, in virtù della protezione dei diritti fondamentali sancita dall’articolo 36 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) è richiesta una sufficiente e adeguata determinatezza delle norme di diritto da applicare. A suo avviso, nel diritto di polizia questa esigenza di determinatezza è particolarmente difficile da soddisfare e deve pertanto essere compensata con garanzie a livello di diritto procedurale. Tuttavia, dal confronto con le leggi di polizia cantonali emerge che un maggior grado di determinatezza è possibile, in particolare per quanto riguarda i presupposti per l’applicazione delle misure.
Il parere della singola persona rimanda alla genesi dell’articolo 92 capoverso 3bis LM in relazione alla legge sulla coercizione del 20 marzo 20086 e alla conseguente applicazione più ristretta dei poteri di polizia da parte della truppa nell’ambito del servizio d’appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione. Secondo la singola persona in questione, la LCoe è troppo
6 RS 364