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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine
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Art. 36 Rimborso della partecipazione ai costi
(art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD)
1L’importo della partecipazione ai costi ai sensi dell’articolo 64 della legge federale del 18 marzo 199411 sull’assicurazione malattie (LAMal) è rimborsato per le prestazioni assunte dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 24 LAMal.
2Se un beneficiario sceglie un’assicurazione con una franchigia opzionale ai sensi dell’articolo 93 dell’ordinanza del 27 giugno 199512 sull’assicurazione malattie (OA-Mal), il rimborso della partecipazione ai costi ammonta a 1000 franchi al massimo all’anno.
Art. 37 Spese in caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale
(art. 17 cpv. 1 lett. e LPTD)
In caso di soggiorno in un istituto o in un ospedale, dalla partecipazione ai costi secondo l’articolo 36 è dedotto l’importo per il vitto completo secondo l’articolo 11 capoverso 2 OAVS13.
Capitolo 4: Procedura e contenzioso
Sezione 1: Procedura
Art. 38 Esercizio del diritto
(art. 19 cpv. 1 LPTD)
1Il diritto alle prestazioni transitorie va fatto falere mediante domanda scritta. L’articolo 67 capoverso 1 OAVS14 è applicabile per analogia.
2Nella domanda si devono fornire indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo delle prestazioni transitorie.
3Se una persona domiciliata all’estero presenta una domanda per ricevere prestazioni transitorie, è competente l’ultimo Cantone in cui la persona è stata domiciliata. Per le persone che non sono mai state domiciliate in Svizzera è competente il Cantone in cui ha sede il loro ultimo datore di lavoro.
Art. 39 Durata di trattamento
1La decisione sul diritto a una prestazione transitoria annua e sull’importo della medesima deve essere presa entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda.
11RS 832.10