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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine
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Art. 26 Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della so-
stanza
(art. 13 cpv. 3 LPTD)
1L’importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.
2Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 LPTD a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.
3Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerati:
a. il consumo della sostanza e il contributo di solidarietà secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera c LPTD;
b. riduzioni della sostanza dovute a:
1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l’usufrutto,
2. spese per cure dentarie,
3. spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
4. spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa,
5. spese per la formazione e la formazione continua professionali;
c. perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
d. versamenti a titolo di riparazione morale.
Art. 27 Computo della sostanza cui si è rinunciato
(art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)
1Per il calcolo delle prestazioni transitorie, l’importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 13 capoversi 2 e 3 LPTD è ridotto annualmente di 10 000 franchi.
2L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.
3Per il calcolo della prestazione transitoria annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.
Capitolo 3: Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità
Art. 28 Momento determinante per il rimborso
(art. 17 cpv. 1 LPTD)
1Il momento determinante per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è la data di emissione della fattura.