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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine

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Art. 26 Importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della so-

stanza

(art. 13 cpv. 3 LPTD)

1L’importo della rinuncia in caso di dispendio eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da considerare.

2Il dispendio della sostanza consentito è stabilito applicando il limite massimo di cui all’articolo 13 capoverso 3 LPTD a ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così determinati.

3Per la determinazione dell’importo della rinuncia non sono considerati:

a. il consumo della sostanza e il contributo di solidarietà secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera c LPTD;

b. riduzioni della sostanza dovute a:

1. spese destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la proprietà o l’usufrutto,

2. spese per cure dentarie,

3. spese legate a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,

4. spese per il conseguimento del reddito di un’attività lucrativa,

5. spese per la formazione e la formazione continua professionali;

c. perdite di sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;

d. versamenti a titolo di riparazione morale.

Art. 27 Computo della sostanza cui si è rinunciato

(art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)

1Per il calcolo delle prestazioni transitorie, l’importo computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 13 capoversi 2 e 3 LPTD è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

2L’importo della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.

3Per il calcolo della prestazione transitoria annua è determinante l’importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.

Capitolo 3: Rimborso delle spese di malattia e d’invalidità

Art. 28 Momento determinante per il rimborso

(art. 17 cpv. 1 LPTD)

1Il momento determinante per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è la data di emissione della fattura.