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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine
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Art. 44 Obbligo di informare
L’avente diritto, il suo rappresentante legale o, se del caso, il terzo o l’autorità cui sono versate le prestazioni transitorie deve comunicare senza ritardo all’organo esecutivo ogni mutamento delle condizioni personali e ogni variazione importante delle condizioni materiali dell’avente diritto. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche delle condizioni personali ed economiche dei familiari dell’avente diritto che partecipano alle prestazioni transitorie.
Art. 45 Modifica della prestazione transitoria annua
1La prestazione transitoria annua è aumentata, ridotta o soppressa:
a. a ogni cambiamento nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione transitoria annua;
b. a ogni modifica delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche (art. 10 cpv. 1 lett. d LPTD);
c. a ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza disponibile al momento del cambiamento;
d. se durante il controllo periodico, che va effettuato almeno ogni due anni, si constata un cambiamento delle spese riconosciute, dei redditi computabili e della sostanza secondo la LPTD;
e. in caso di trasferimento del domicilio in uno Stato dell’UE o dell’AELS.
2Si può rinunciare all’adeguamento, se la variazione secondo il capoverso 1 lettere c e d ammonta a meno di 120 franchi l’anno.
3La prestazione transitoria annua deve essere oggetto di una nuova decisione con effetto dal momento seguente:
a. nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b:
1. se vi è un cambiamento nella comunione di persone senza influenza sulla rendita, pensione o altra prestazione periodica, dall’inizio del mese che segue quello in cui è avvenuto il cambiamento,
2. se vi è una modifica della rendita, pensione o altra prestazione periodica, dall’inizio del nuovo diritto o dall’inizio del mese in cui il diritto si estingue;
b. nel caso di cui al capoverso 1 lettera c:
1. se vi è un aumento dell’eccedenza delle spese, dall’inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto,
2. se vi è una diminuzione dell’eccedenza delle spese, al più tardi dall’inizio del mese seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la richiesta di restituzione ove sia stato violato l’obbligo di informare;