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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine
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Art. 22 Valutazione della sostanza
(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)
1La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
2La sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni transitorie deve essere computata al valore venale.
3Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
Art. 23 Computo delle rendite vitalizie con restituzione quale sostanza
(art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD)
1Il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione è computato come sostanza.
2Nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito.
3Come reddito sono computate:
a. la singola rendita versata, all’80 per cento;
b. un’eventuale partecipazione alle eccedenze, integralmente.
Art. 24 Rinuncia a parti di sostanza. Principio
(art. 13 cpv. 2 e 3 LPTD)
Vi è rinuncia alla sostanza, se una persona:
a. aliena parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b. nel periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 13 capoverso 3 LPTD.
Art. 25 Importo della rinuncia in caso di alienazione
(art. 13 cpv. 2 LPTD)
1In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a parti di sostanza ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 LPTD. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.
2L’importo della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione.