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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine

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4Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l’approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi.

5I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della Tariffa AINF/AM/AI.

Art. 33 Rimborso delle spese per diete

(art. 17 cpv. 1 lett. b LPTD)

È rimborsato un importo forfettario di 2100 franchi all’anno per le spese supplementari causate da un regime dietetico d’importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale.

Art. 34 Rimborso delle spese di trasporto

(art. 17 cpv. 1 lett. c LPTD)

1Le spese di trasporto sono rimborsate, se il trasporto è avvenuto in Svizzera e se sono state provocate da un’urgenza o da un trasferimento indispensabile.

2Sono rimborsate le spese corrispondenti al prezzo dei tragitti effettuati in seconda classe con i mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per la via più diretta. Se la disabilità obbliga l’assicurato a ricorrere a un altro mezzo di trasporto, le relative spese sono rimborsate.

3Non sono rimborsate le spese per viaggi a vuoto e per gli accompagnatori nonché le spese di parcheggio.

Art. 35 Rimborso dei mezzi ausiliari

(art. 17 cpv. 1 lett. d LPTD)

1I beneficiari di prestazioni transitorie hanno diritto al rimborso delle spese di acquisto o di noleggio di mezzi ausiliari, se questi:

a. sono semplici, economici e adeguati; e

b. non sono rimborsati da nessun’altra assicurazione.

2Se l’uso di un mezzo ausiliario richiede una preparazione particolare del beneficiario, le relative spese sono rimborsate.

3Le spese di riparazione, di adattamento e di rinnovo parziale di mezzi ausiliari sono rimborsate, se non vi sono terzi tenuti a rimborsarle.

4Se un mezzo ausiliario è acquistato all’estero, è determinante il prezzo previsto in Svizzera, se inferiore.