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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine

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Sezione 2: Contenzioso

Art. 51 Diritto di ricorso

1L’UFAS e gli organi esecutivi che si sono occupati dell’applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale federale. L’UFAS è inoltre autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale mediante ricorso.

2Il Tribunale deve notificare la sua decisione alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 52 Conteggio

1I Cantoni effettuano semestralmente un conteggio delle prestazioni transitorie versate nei sei mesi precedenti.

2Conteggiano separatamente le prestazioni transitorie annue e i rimborsi delle spese di malattia e d’invalidità.

3Il conteggio deve fornire indicazioni, in particolare, sull’ammontare e sul tipo delle prestazioni. L’UFAS definisce i dettagli conformemente alla sua facoltà d’impartire istruzioni.

4I Cantoni che affidano ai Comuni il compito di fissare e pagare le prestazioni transitorie verificano i conteggi dei Comuni e ne fanno un riassunto per l’UFAS secondo le sue istruzioni.

5Il conteggio semestrale va presentato all’UFAS entro il 7 gennaio ed entro il 7 luglio.

Art. 53 Fissazione dell’importo per il finanziamento delle prestazioni

transitorie

L’UFAS fissa l’importo per i sei mesi precedenti in base al conteggio effettuato dai Cantoni.

Art. 54 Pagamento e anticipi

1L’UFAS paga l’importo, di regola, entro un mese dalla ricezione del conteggio.

2Accorda ai Cantoni un anticipo, semestralmente, nell’anno per cui sono accordati i sussidi. L’anticipo è calcolato sulla base delle prestazioni transitorie versate nel corso del semestre precedente. Esso non può superare di regola, per Cantone e per anno, l’80 per cento dell’importo presumibile.