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Consultazione 2020/61: Ordinanza sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani · 18 pagine
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2La ripartizione dei rimanenti Comuni tra le altre due regioni si basa sulla tipologia urbano-rurale 2012. Nella regione 2 rientrano i Comuni delle categorie «urbana» e «intermedia», nella regione 3 quelli della categoria «rurale».
Art. 15 Riduzione o aumento degli importi massimi per la pigione
(art. 9 cpv. 6 LPTD)
1Il DFI stabilisce in un’ordinanza:
a. le modalità per il calcolo della riduzione o dell’aumento degli importi massimi per la pigione;
b. al più tardi alla fine di ottobre di ogni anno, la riduzione o l’aumento degli importi massimi per i Comuni interessati dall’anno successivo.
2La richiesta di riduzione o di aumento degli importi massimi va presentata all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
3Essa deve indicare in particolare:
a. il nome dei Comuni per i quali si chiede una riduzione o un aumento degli importi massimi per la pigione;
b. l’entità della riduzione o dell’aumento degli importi massimi;
c. una motivazione.
4La richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente.
Sezione 3: Redditi computabili
Art. 16 Momento determinante per il calcolo dei redditi e della sostanza
(art. 11 lett. c LPTD)
1I redditi computabili e la sostanza determinanti per il calcolo della prestazione transitoria annua sono quelli accertati al momento dell’inizio del diritto.
2Per gli assicurati i cui redditi computabili possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell’assicurato.
3Il calcolo della prestazione transitoria annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, delle pensioni e delle altre prestazioni periodiche correnti (art. 10 cpv. 1 lett. d LPTD).
Art. 17 Calcolo del reddito da attività lucrativa
(art. 10 cpv. 1 lett. a LPTD)
Il reddito annuo di un’attività lucrativa è calcolato deducendo dal reddito lordo le spese per il conseguimento del reddito, debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie in funzione del reddito.